Art. 84 
 
                Interventi per la riqualificazione e 
                riconversione produttiva sostenibile 
 
  1. Costituiscono interventi per la riqualificazione e riconversione
produttiva  sostenibile,  la  realizzazione   di   interventi   quali
demolizione  di  opere  incongrue  o  di  elementi  di  degrado,   la
demolizione per riconversione, la demolizione con  ricostruzione,  la
manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, l'allacciamento alle
reti  infrastrutturali  di   edifici   produttivi,   finalizzati   al
riutilizzo a fini produttivi dei complessi produttivi degradati. 
  2. Nel caso di interventi su immobili esistenti gli  stessi  devono
comportare il miglioramento della qualita' edilizia in  relazione  ad
almeno tre dei seguenti parametri: 
    a) qualita' architettonica; 
    b) qualita' delle caratteristiche costruttive, dell'impiantistica
e della tecnologia; 
    c)  efficientamento  energetico  e  riduzione   dell'inquinamento
atmosferico; 
    d) eliminazione o riduzione delle barriere architettoniche; 
    e)  incremento  della  sicurezza  sotto  il  profilo  statico   e
antisismico; 
    f) qualita' paesaggistica. 
  3. L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  finanziare  le
imprese, nella misura massima del 50 per  cento,  per  interventi  di
riqualificazione del sistema  infrastrutturale  di  cui  al  comma  1
correlato agli  immobili  presenti  all'interno  delle  aree  di  cui
all'art. 82, comma 2, con incentivi,  concessi  in  osservanza  delle
condizioni di cui al regolamento (UE)  n.  1407/2013,  assegnati,  ai
sensi dell'art. 36, comma 3, della legge  regionale  n.  7/2000,  con
procedimento valutativo a bando, che disciplina anche i punteggi  per
la selezione degli  interventi.  La  selezione  degli  interventi  e'
effettuata sulla base dei seguenti parametri: 
    a) intervento di demolizione con ricostruzione  di  edifici  gia'
produttivi; 
    b) intervento di allacciamento alle reti infrastrutturali; 
    c)  classe  energetica  posseduta  dal  fabbricato   oggetto   di
contributo, a conclusione dell'intervento finanziato; 
    d) classificazione  dell'intervento  secondo  la  disciplina  del
decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio
2018 (Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»); 
    e) rapporto tra il contributo richiesto e la spesa  da  sostenere
dal beneficiario del contributo; 
    f)  attribuzione  al  fabbricato   oggetto   di   contributo,   a
conclusione dell'intervento finanziato, di destinazione industriale o
artigianale; 
    g) interventi di bonifica del suolo o dall'amianto presente negli
edifici.