Art. 85 Fondo regionale per la riqualificazione produttiva sostenibile 1. Per le finalita' di cui al presente capo e' istituito un fondo regionale per finanziare l'esecuzione degli interventi attuati entro il perimetro dei complessi produttivi degradati alimentato da enti pubblici, organismi di diritto pubblico e associazioni, singolarmente o in forma associata, nonche' soggetti privati che intendono avviare nuove attivita' produttive nelle aree interessate dagli interventi. 2. Il fondo e' disciplinato con deliberazione della giunta regionale che definisce anche i criteri di riparto. 3. L'attuazione della disposizione di cui al comma 1, avente carattere programmatorio, e' subordinata all'allocazione delle risorse finanziarie da disporre con successiva legge regionale.