Art. 85 
 
               Fondo regionale per la riqualificazione 
                       produttiva sostenibile 
 
  1. Per le finalita' di cui al presente capo e' istituito  un  fondo
regionale per finanziare l'esecuzione degli interventi attuati  entro
il perimetro dei complessi produttivi degradati  alimentato  da  enti
pubblici, organismi di diritto pubblico e associazioni, singolarmente
o in forma associata, nonche' soggetti privati che intendono  avviare
nuove attivita' produttive nelle aree interessate dagli interventi. 
  2.  Il  fondo  e'  disciplinato  con  deliberazione  della   giunta
regionale che definisce anche i criteri di riparto. 
  3. L'attuazione della  disposizione  di  cui  al  comma  1,  avente
carattere  programmatorio,  e'  subordinata   all'allocazione   delle
risorse finanziarie da disporre con successiva legge regionale.