Art. 122 Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 19/2011 1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 19/2011 e' sostituito dal seguente: «4. La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica per l'intera legislatura ed esercita la sua attivita' fino al rinnovo, e' composta da: a) l'assessore regionale competente in materia che la presiede; b) un rappresentante regionale per le professioni ordinistiche dell'area economia e lavoro, designato dagli ordini e collegi di riferimento dell'area; c) un rappresentante regionale per le professioni ordinistiche dell'area diritto e giustizia, designato dagli ordini e collegi dell'area; d) un rappresentante regionale per le professioni ordinistiche dell'area sanita' e salute, designato dagli ordini e collegi dell'area; e) un rappresentante regionale per le professioni ordinistiche dell'area ambiente e territorio, designato dagli ordini e collegi dell'area; f) un rappresentante regionale per le professioni ordinistiche dell'area economia e lavoro, designato dall'associazione sindacale datoriale; g) un rappresentante regionale per le professioni ordinistiche dell'area diritto e giustizia, designato dall'associazione sindacale datoriale; h) un rappresentante regionale per le professioni ordinistiche dell'area sanita' e salute, designato dalla associazione sindacale datoriale; i) un rappresentante regionale per le professioni ordinistiche dell'area ambiente e territorio, designato dall'associazione sindacale datoriale; l) il presidente regionale dell'associazione sindacale datoriale che assume la carica di vicepresidente.». 2. I commi 5 e 6 dell'articolo 3 della legge regionale 19/2011 sono abrogati.