Art. 133.
                           Accesso esterno
    1.   Per   l'esercizio   del  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi,  possono  essere utilizzate tutte le informazioni del
sistema   di   gestione  informatica  dei  documenti  anche  mediante
l'impiego di procedure applicative operanti al di fuori del sistema e
strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da
parte dell'interessato.
    2.   A   tal  fine  la  Regione  determina,  nel  rispetto  delle
disposizioni  di  legge  sulla  tutela  della  riservatezza  dei dati
personali,   e   nell'ambito  delle  misure  organizzative  volte  ad
assicurare  i  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi, i
criteri  tecnici  ed  organizzativi  per  l'impiego,  anche  per  via
telematica,  del sistema di gestione informatica dei documenti per il
reperimento,  la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei
documenti.
    3.   Nel  caso  di  accesso  effettuato  mediante  strumenti  che
consentono  l'acquisizione diretta delle informazioni e dei documenti
da  parte  dell'interessato,  le  misure  organizzative  e  le  norme
tecniche  indicate  al comma 2 determinano, altresi', le modalita' di
identificazione  del  soggetto  anche mediante l'impiego di strumenti
informatici  per  la  firma  digitale del documento informatico, come
disciplinati dal presente capo.
    4.  Nel  caso  di accesso effettuato da soggetti non appartenenti
alla  pubblica  amministrazione  possono  utilizzarsi  le funzioni di
ricerca e di visualizzazione delle informazioni e dei documenti messe
a  disposizione  anche  per  via  telematica  attraverso  gli  uffici
relazioni col pubblico.