Art. 134.
      Accesso effettuato dalle altre pubbliche amministrazioni
    1.  Le  altre  pubbliche  amministrazioni  che,  mediante proprie
applicazioni   informatiche,   accedono   al   sistema   di  gestione
informatica  dei  documenti  della  Regione  adottano le modalita' di
interconnessione  stabilite  nell'ambito  delle  norme  e dei criteri
tecnici  emanati  per  la  realizzazione  della  rete  unitaria delle
pubbliche amministrazioni.
    2.  Le altre pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi di
gestione  informatica dei documenti attraverso la rete unitaria delle
pubbliche  amministrazioni  utilizzano  funzioni  minime  e comuni di
accesso per ottenere le seguenti informazioni:
      a) numero  e data di registrazione di protocollo dei documenti,
ottenuti    attraverso    l'indicazione   alternativa   o   congiunta
dell'oggetto,   della   data   di   spedizione,   del  mittente,  del
destinatario;
      b) numero  e  data di registrazione di protocollo del documento
ricevuto,  ottenuti  attraverso l'indicazione della data e del numero
di protocollo attribuiti dall'amministrazione al documento spedito.
    3. Ai fini del presente articolo, la Regione provvede, sulla base
delle  indicazioni  fornite  dall'Autorita'  per  l'informatica nella
pubblica  amministrazione, alla determinazione dei criteri tecnici ed
organiz-zativi  per  l'accesso  ai  documenti e alle informazioni del
sistema di gestione informatica dei documenti.