Art. 99.
                Iscrizione e cancellazione dei cloni
    1.  La predisposizione del registro regionale di cui all'Art. 38,
comma  2,  della  legge  regionale  n. 28/2001 e' a cura della giunta
regionale   su   indicazioni   fornite  dalla  commissione  regionale
tecnico-scientifica. Il registro regionale puo' essere aggiornato con
iscrizioni   e  cancellazioni  mediante  deliberazione  della  giunta
regionale.
    2.  L'utilizzo  dei  cloni  iscritti  nel  registro  regionale e'
possibile esclusivamente per la realizzazione di filari e di impianti
per  l'arboricoltura da legno e per la tartuficoltura; l'utilizzo dei
cloni    in    imboschimenti    e   rimboschimenti   e'   subordinato
all'autorizzazione  dell'ente competente per territorio previo parere
della commissione tecnico-consultiva.
    3.  Nel  registro  regionale dovranno essere, altresi', riportate
indicazioni  sulle zone fitoclimatiche e geopedologiche preferenziali
per  l'utilizzo dei diversi cloni e le caratteristiche principali dei
cloni stessi.
    4.  L'iscrizione  di  cloni  forestali  nel registro regionale e'
subordinata  alla  rispondenza di tale materiale di base ai requisiti
di cui agli allegati IV e V della direttiva 99/105/CE rispettivamente
per  il  materiale  qualificato  e controllato e al parere favorevole
della commissione tecnico-scientifica.
    5.  L'utilizzo  di  cloni  forestali  non  iscritti  nel registro
regionale   e'  permesso  esclusivamente  per  scopi  sperimentali  e
scientifici  per  la realizzazione di impianti per l'arboricoltura da
legno  nell'ambito  di  progetti  di  ricerca ai sensi dell'Art. 89 e
previo parere della commissione tecnico-scientifica.