Art. 95. Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita' 1. Gli organi di direzione politico-amministrativa definiscono e promuovono la realizzazione degli obiettivi e dei programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite. 2. Ai dirigenti spetta l'attuazione degli obiettivi e dei programmi nonche' l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione regionale verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa secondo le norme della legge. Sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.