Art. 95.
    Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita'

    1.  Gli organi di direzione politico-amministrativa definiscono e
promuovono  la  realizzazione  degli  obiettivi  e  dei  programmi da
attuare  e  verificano  la  rispondenza  dei risultati della gestione
amministrativa alle direttive impartite.
    2.  Ai  dirigenti  spetta  l'attuazione  degli  obiettivi  e  dei
programmi   nonche'   l'adozione   degli  atti  e  dei  provvedimenti
amministrativi,   compresi  quelli  che  impegnano  l'amministrazione
regionale verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa secondo le norme della legge. Sono responsabili in via
esclusiva   dell'attivita'   amministrativa,  della  gestione  e  dei
relativi risultati.