Art. 96.
               Ruolo organico del personale regionale

    1.  Le norme sugli uffici della giunta e del consiglio regionale,
sugli organi interni di amministrazione sono adottate con legge della
Regione.
    2.  La giunta e il consiglio hanno ruoli organici separati per il
proprio  personale.  La  giunta e l'ufficio di presidenza, secondo le
rispettive   competenze,  presentano  al  consiglio  le  proposte  di
revisione   del   ruolo  organico  del  personale  e  specificano  le
attribuzioni  e  i  compiti  connessi  alla direzione delle strutture
organizzative e alle altre funzioni di livello dirigenziale.