Art. 96. Ruolo organico del personale regionale 1. Le norme sugli uffici della giunta e del consiglio regionale, sugli organi interni di amministrazione sono adottate con legge della Regione. 2. La giunta e il consiglio hanno ruoli organici separati per il proprio personale. La giunta e l'ufficio di presidenza, secondo le rispettive competenze, presentano al consiglio le proposte di revisione del ruolo organico del personale e specificano le attribuzioni e i compiti connessi alla direzione delle strutture organizzative e alle altre funzioni di livello dirigenziale.