Art. 87.
Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio
rurale
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale,
approva il piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del
territorio rurale.
2. Il piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del
territorio rurale definisce:
a) la situazione, le problematiche e le prospettive della
bonifica, dell'irrigazione e del territorio rurale;
b) gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione
della Regione;
c) le modalita' e i contenuti di coordinamento con gli altri
strumenti di pianificazione della Regione e degli enti locali;
d) le principali attivita', opere e interventi da attuare nel
periodo di attivita' del piano, con i tempi e le risorse di massima
necessari;
e) le linee per le proposte e le indicazioni di competenza della
Regione relative ai piani di bacino di cui all'art. 65 del decreto
legislativo n. 152/2006 e alla disciplina generale per la tutela
delle acque contenuta nello stesso decreto legislativo;
f) le linee e le azioni principali nel campo della ricerca, della
sperimentazione e delle attivita' conoscitive, formative,
promozionali e divulgative.
3. La Giunta regionale predispone la proposta del piano di cui al
comma 1, ne dispone la pubblicazione per estratto nel BURL e, prima
dell'invio al Consiglio regionale, la sottopone al parere dei
consorzi di bonifica, dei consorzi di miglioramento fondiario di
secondo grado e degli altri enti pubblici interessati che possono
presentare osservazioni e proposte entro quarantacinque giorni dalla
pubblicazione.
4. Il piano di cui al comma i e' attuato mediante programmi
triennali dell'attivita' di bonifica e irrigazione approvati dalla
Giunta regionale e aggiornati annualmente in funzione della
disponibilita' del bilancio pluriennale e degli stanziamenti
finanziari annuali.
5. Nell'elaborazione e attuazione della attivita' di
pianificazione e di programmazione concernente l'assetto del
territorio la Regione e gli enti locali, nel rispetto delle
competenze stabilite dalla legislazione in materia, tengono conto del
piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio
rurale di cui al comma 1 e prevedono norme di salvaguardia degli
impianti di bonifica irrigua e idraulica esistenti, previa
acquisizione delle parti dei piani e programmi regionali e
comprensoriali relative alle opere di cui all'art. 77.
6. La Giunta regionale autorizza i consorzi di bonifica e di
miglioramento fondiario di secondo grado a eseguire interventi non
previsti nel programma triennale, se questi si rendono necessari in
conseguenza di calamita' naturali e di eventi imprevedibili, per
garantire la funzionalita' delle opere di bonifica e irrigazione, per
evitare danni alle medesime e in generale a persone e immobili.
L'autorizzazione e' rilasciata su richiesta motivata degli
interessati e a seguito di sopralluogo degli uffici regionali
competenti.
7. La Giunta regionale puo' attuare tramite concessione ai
soggetti di cui al presente titolo, progetti speciali anche in deroga
al piano generale, al programma triennale e ai piani comprensoriali.
L'approvazione di tali progetti segue la procedura di approvazione
dei piani di cui all'art. 90 e costituisce variante al piano. I
progetti speciali devono rivestire carattere di urgenza ed essere di
interesse generale di piu' comprensori di bonifica.