Art. 87. Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale. 2. Il piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale definisce: a) la situazione, le problematiche e le prospettive della bonifica, dell'irrigazione e del territorio rurale; b) gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione; c) le modalita' e i contenuti di coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione della Regione e degli enti locali; d) le principali attivita', opere e interventi da attuare nel periodo di attivita' del piano, con i tempi e le risorse di massima necessari; e) le linee per le proposte e le indicazioni di competenza della Regione relative ai piani di bacino di cui all'art. 65 del decreto legislativo n. 152/2006 e alla disciplina generale per la tutela delle acque contenuta nello stesso decreto legislativo; f) le linee e le azioni principali nel campo della ricerca, della sperimentazione e delle attivita' conoscitive, formative, promozionali e divulgative. 3. La Giunta regionale predispone la proposta del piano di cui al comma 1, ne dispone la pubblicazione per estratto nel BURL e, prima dell'invio al Consiglio regionale, la sottopone al parere dei consorzi di bonifica, dei consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado e degli altri enti pubblici interessati che possono presentare osservazioni e proposte entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione. 4. Il piano di cui al comma i e' attuato mediante programmi triennali dell'attivita' di bonifica e irrigazione approvati dalla Giunta regionale e aggiornati annualmente in funzione della disponibilita' del bilancio pluriennale e degli stanziamenti finanziari annuali. 5. Nell'elaborazione e attuazione della attivita' di pianificazione e di programmazione concernente l'assetto del territorio la Regione e gli enti locali, nel rispetto delle competenze stabilite dalla legislazione in materia, tengono conto del piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui al comma 1 e prevedono norme di salvaguardia degli impianti di bonifica irrigua e idraulica esistenti, previa acquisizione delle parti dei piani e programmi regionali e comprensoriali relative alle opere di cui all'art. 77. 6. La Giunta regionale autorizza i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di secondo grado a eseguire interventi non previsti nel programma triennale, se questi si rendono necessari in conseguenza di calamita' naturali e di eventi imprevedibili, per garantire la funzionalita' delle opere di bonifica e irrigazione, per evitare danni alle medesime e in generale a persone e immobili. L'autorizzazione e' rilasciata su richiesta motivata degli interessati e a seguito di sopralluogo degli uffici regionali competenti. 7. La Giunta regionale puo' attuare tramite concessione ai soggetti di cui al presente titolo, progetti speciali anche in deroga al piano generale, al programma triennale e ai piani comprensoriali. L'approvazione di tali progetti segue la procedura di approvazione dei piani di cui all'art. 90 e costituisce variante al piano. I progetti speciali devono rivestire carattere di urgenza ed essere di interesse generale di piu' comprensori di bonifica.