Art. 87.

Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio
                               rurale



   1.  Il  Consiglio  regionale,  su proposta della Giunta regionale,
approva il piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del
territorio rurale.
   2.  Il  piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del
territorio rurale definisce:
    a)  la  situazione,  le  problematiche  e  le  prospettive  della
bonifica, dell'irrigazione e del territorio rurale;
    b)  gli  indirizzi  generali  e le linee fondamentali dell'azione
della Regione;
    c)  le  modalita'  e  i  contenuti di coordinamento con gli altri
strumenti di pianificazione della Regione e degli enti locali;
    d)  le  principali  attivita',  opere e interventi da attuare nel
periodo  di  attivita' del piano, con i tempi e le risorse di massima
necessari;
    e)  le linee per le proposte e le indicazioni di competenza della
Regione  relative  ai  piani di bacino di cui all'art. 65 del decreto
legislativo  n.  152/2006  e  alla  disciplina generale per la tutela
delle acque contenuta nello stesso decreto legislativo;
    f) le linee e le azioni principali nel campo della ricerca, della
sperimentazione    e    delle   attivita'   conoscitive,   formative,
promozionali e divulgative.
   3.  La Giunta regionale predispone la proposta del piano di cui al
comma  1,  ne dispone la pubblicazione per estratto nel BURL e, prima
dell'invio  al  Consiglio  regionale,  la  sottopone  al  parere  dei
consorzi  di  bonifica,  dei  consorzi  di miglioramento fondiario di
secondo  grado  e  degli  altri enti pubblici interessati che possono
presentare  osservazioni e proposte entro quarantacinque giorni dalla
pubblicazione.
   4.  Il  piano  di  cui  al  comma  i e' attuato mediante programmi
triennali  dell'attivita'  di  bonifica e irrigazione approvati dalla
Giunta   regionale   e   aggiornati  annualmente  in  funzione  della
disponibilita'   del   bilancio   pluriennale  e  degli  stanziamenti
finanziari annuali.
   5.    Nell'elaborazione    e   attuazione   della   attivita'   di
pianificazione   e   di   programmazione  concernente  l'assetto  del
territorio   la  Regione  e  gli  enti  locali,  nel  rispetto  delle
competenze stabilite dalla legislazione in materia, tengono conto del
piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio
rurale  di  cui  al  comma  1 e prevedono norme di salvaguardia degli
impianti   di   bonifica   irrigua   e  idraulica  esistenti,  previa
acquisizione   delle   parti   dei  piani  e  programmi  regionali  e
comprensoriali relative alle opere di cui all'art. 77.
   6.  La  Giunta  regionale  autorizza  i  consorzi di bonifica e di
miglioramento  fondiario  di  secondo grado a eseguire interventi non
previsti  nel  programma triennale, se questi si rendono necessari in
conseguenza  di  calamita'  naturali  e  di eventi imprevedibili, per
garantire la funzionalita' delle opere di bonifica e irrigazione, per
evitare  danni  alle  medesime  e  in  generale a persone e immobili.
L'autorizzazione   e'   rilasciata   su   richiesta   motivata  degli
interessati  e  a  seguito  di  sopralluogo  degli  uffici  regionali
competenti.
   7.  La  Giunta  regionale  puo'  attuare  tramite  concessione  ai
soggetti di cui al presente titolo, progetti speciali anche in deroga
al  piano generale, al programma triennale e ai piani comprensoriali.
L'approvazione  di  tali  progetti segue la procedura di approvazione
dei  piani  di  cui  all'art.  90  e costituisce variante al piano. I
progetti  speciali devono rivestire carattere di urgenza ed essere di
interesse generale di piu' comprensori di bonifica.