Art. 88.
Piani comprensoriali di bonifica, di irrigazione e di tutela del
territorio rurale
1. Nei comprensori di bonifica e irrigazione l'attivita' di
bonifica e irrigazione si svolge sulla base del piano comprensoriale
di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale. Il
piano comprensoriale e' adottato dal consorzio in conformita' al
piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio
rurale, assicurando la partecipazione degli enti locali, dei soggetti
irrigui e degli altri enti operanti nel comprensorio. Fino
all'approvazione del piano generale i consorzi operano in base al
piano comprensoriale provvisorio di bonifica predisposto sulla base
di criteri approvati dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, approva il piano comprensoriale che ha valore di
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' delle
opere in esso previste. Con provvedimento motivato, previo parere del
consorzio interessato qualora gli interventi non siano realizzati
direttamente dallo stesso, sono ammessi interventi in deroga al piano
nei casi di:
a) eventi imprevedibili o calamitosi;
b) modifiche dipendenti da nuove disposizioni di leggi o di
regolamenti;
c) nuovi piani e programmi dello Stato, della Regione,
dell'autorita' di bacino e degli enti locali ai quali il piano
comprensoriale non sia ancora stato adeguato.
3. Il piano comprensoriale e' attuato mediante programmi
comprensoriali triennali. Con provvedimenti della Giunta regionale
sono definiti metodologie, contenuti e procedure di elaborazione,
approvazione e attuazione del piano comprensoriale e dei programmi
comprensoriali triennali. Gli atti e strumenti di programmazione
degli enti locali tengono conto del piano comprensoriale e dei
programmi triennali.