Art. 88.

Piani  comprensoriali  di  bonifica,  di  irrigazione e di tutela del
                          territorio rurale



   1.  Nei  comprensori  di  bonifica  e  irrigazione  l'attivita' di
bonifica  e irrigazione si svolge sulla base del piano comprensoriale
di  bonifica,  di  irrigazione  e di tutela del territorio rurale. Il
piano  comprensoriale  e'  adottato  dal  consorzio in conformita' al
piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio
rurale, assicurando la partecipazione degli enti locali, dei soggetti
irrigui   e   degli   altri  enti  operanti  nel  comprensorio.  Fino
all'approvazione  del  piano  generale  i consorzi operano in base al
piano  comprensoriale  provvisorio di bonifica predisposto sulla base
di criteri approvati dalla Giunta regionale.
   2.   La   Giunta  regionale,  sentita  la  competente  commissione
consiliare,   approva  il  piano  comprensoriale  che  ha  valore  di
dichiarazione  di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' delle
opere in esso previste. Con provvedimento motivato, previo parere del
consorzio  interessato  qualora  gli  interventi non siano realizzati
direttamente dallo stesso, sono ammessi interventi in deroga al piano
nei casi di:
    a) eventi imprevedibili o calamitosi;
    b)  modifiche  dipendenti  da  nuove  disposizioni  di leggi o di
regolamenti;
    c)   nuovi   piani   e  programmi  dello  Stato,  della  Regione,
dell'autorita'  di  bacino  e  degli  enti  locali  ai quali il piano
comprensoriale non sia ancora stato adeguato.
   3.   Il   piano   comprensoriale  e'  attuato  mediante  programmi
comprensoriali  triennali.  Con  provvedimenti della Giunta regionale
sono  definiti  metodologie,  contenuti  e procedure di elaborazione,
approvazione  e  attuazione  del piano comprensoriale e dei programmi
comprensoriali  triennali.  Gli  atti  e  strumenti di programmazione
degli  enti  locali  tengono  conto  del  piano  comprensoriale e dei
programmi triennali.