Art. 88. Piani comprensoriali di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale 1. Nei comprensori di bonifica e irrigazione l'attivita' di bonifica e irrigazione si svolge sulla base del piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale. Il piano comprensoriale e' adottato dal consorzio in conformita' al piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, assicurando la partecipazione degli enti locali, dei soggetti irrigui e degli altri enti operanti nel comprensorio. Fino all'approvazione del piano generale i consorzi operano in base al piano comprensoriale provvisorio di bonifica predisposto sulla base di criteri approvati dalla Giunta regionale. 2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano comprensoriale che ha valore di dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' delle opere in esso previste. Con provvedimento motivato, previo parere del consorzio interessato qualora gli interventi non siano realizzati direttamente dallo stesso, sono ammessi interventi in deroga al piano nei casi di: a) eventi imprevedibili o calamitosi; b) modifiche dipendenti da nuove disposizioni di leggi o di regolamenti; c) nuovi piani e programmi dello Stato, della Regione, dell'autorita' di bacino e degli enti locali ai quali il piano comprensoriale non sia ancora stato adeguato. 3. Il piano comprensoriale e' attuato mediante programmi comprensoriali triennali. Con provvedimenti della Giunta regionale sono definiti metodologie, contenuti e procedure di elaborazione, approvazione e attuazione del piano comprensoriale e dei programmi comprensoriali triennali. Gli atti e strumenti di programmazione degli enti locali tengono conto del piano comprensoriale e dei programmi triennali.