Art. 90.

                        Contributi consortili



   1.  Il  consorzio  di  bonifica  elabora,  sulla base di criteri e
indirizzi   deliberati   dalla   Giunta   regionale,   un   piano  di
classificazione  degli  immobili,  al  fine di individuare i benefici
derivanti  dalle  opere  di  bonifica  e  di stabilire gli indici e i
parametri   per  la  quantificazione  dei  medesimi.  Tale  piano  e'
approvato dalla Giunta regionale.
   2.  I  proprietari  degli immobili pubblici e privati, agricoli ed
extragricoli  ricadenti  nei comprensori di bonifica e irrigazione di
cui  all'art.  78  che  traggono  beneficio  dalle  opere gestite dai
consorzi  di  bonifica  sono  tenuti  al  pagamento dei contributi di
bonifica secondo le disposizioni del presente titolo.
   3.  I  contributi  consortili  sono  riscossi  mediante versamento
volontario  presso  la tesoreria oppure a mezzo dei concessionari del
servizio  per  la riscossione dei tributi ovvero, previa convenzione,
da  altri  soggetti  che  nei  confronti degli utenti consortili gia'
riscuotono tributi o tariffe per servizi pubblici.
   4.  I  contributi  di  bonifica  e irrigazione costituiscono oneri
reali sui fondi dei contribuenti e hanno natura tributaria.
   5.  Allo  scopo  di  conseguire  l'equo riparto delle spese per la
realizzazione,  gestione e manutenzione delle opere irrigue, chiunque
utilizza  la  rete  dei  canali  consortili come recapito di scarichi
anche se depurati e' assoggettato al pagamento dei contributi secondo
le modalita' e le prescrizioni fissate dal consorzio.
   6.  L'ammontare  del  contributo  consortile  e'  determinato  con
deliberazione annuale di riparto della contribuenza in proporzione ai
benefici e secondo gli indici e i parametri di contribuenza di cui al
comma   1.   Non   puo'  essere  determinato  un  importo  minimo  di
contribuenza.  I  contributi inferiori alla soglia di economicita' di
riscossione,  fissata  con  deliberazione della Giunta regionale, non
sono riscossi.
   7.  Chiunque,  ancorche'  non  consorziato,  utilizza  a qualsiasi
titolo   e   uso  acque  superficiali  o  sotterranee  oppure  canali
consortili come recapito di scarichi, anche se depurati e provenienti
da  insediamenti  di  qualsiasi  natura, e' tenuto a contribuire alle
spese  consortili  in proporzione al beneficio ottenuto, in relazione
alla  stretta connessione esistente nei comprensori irrigui tra acque
superficiali  e  acque  sotterranee e alla funzione svolta dalla rete
dei  colatori,  mantenuta  e gestita dai consorzi di bonifica anche a
vantaggio degli utenti non agricoli.
   8.  I consorzi di bonifica provvedono al censimento degli scarichi
nei  canali  consortili.  Per  ciascuno  degli scarichi i consorzi di
bonifica  devono  rivedere  gli  atti  di concessione individuando il
relativo  canone da determinare in proporzione al beneficio ottenuto.
Le  somme introitate sono utilizzate esclusivamente a riduzione delle
spese   consortili  addebitabili  agli  immobili  ove  insistono  gli
insediamenti da cui provengono gli scarichi.
   9.  Gli  enti  locali  che,  per  l'esercizio  di funzioni di loro
competenza,  utilizzano  servizi  e opere di bonifica sono chiamati a
contribuire  alla  realizzazione,  manutenzione  ed  esercizio  delle
stesse  in  misura  proporzionale  al  beneficio  ottenuto.  Per  gli
immobili situati in aree urbane servite da pubblica fognatura, le cui
acque trovano recapito nel sistema scolante del relativo comprensorio
di  bonifica,  il  contributo  di  bonifica, limitatamente alla quota
riferita  allo  scolo delle acque reflue urbane, e' assolto dall'ente
gestore  del  servizio  di  fognatura  con  decorrenza  dalla data di
pubblicazione   della   deliberazione   della  Giunta  regionale  che
stabilisce le modalita' di attuazione di tale riscossione.