Art. 90.
Contributi consortili
1. Il consorzio di bonifica elabora, sulla base di criteri e
indirizzi deliberati dalla Giunta regionale, un piano di
classificazione degli immobili, al fine di individuare i benefici
derivanti dalle opere di bonifica e di stabilire gli indici e i
parametri per la quantificazione dei medesimi. Tale piano e'
approvato dalla Giunta regionale.
2. I proprietari degli immobili pubblici e privati, agricoli ed
extragricoli ricadenti nei comprensori di bonifica e irrigazione di
cui all'art. 78 che traggono beneficio dalle opere gestite dai
consorzi di bonifica sono tenuti al pagamento dei contributi di
bonifica secondo le disposizioni del presente titolo.
3. I contributi consortili sono riscossi mediante versamento
volontario presso la tesoreria oppure a mezzo dei concessionari del
servizio per la riscossione dei tributi ovvero, previa convenzione,
da altri soggetti che nei confronti degli utenti consortili gia'
riscuotono tributi o tariffe per servizi pubblici.
4. I contributi di bonifica e irrigazione costituiscono oneri
reali sui fondi dei contribuenti e hanno natura tributaria.
5. Allo scopo di conseguire l'equo riparto delle spese per la
realizzazione, gestione e manutenzione delle opere irrigue, chiunque
utilizza la rete dei canali consortili come recapito di scarichi
anche se depurati e' assoggettato al pagamento dei contributi secondo
le modalita' e le prescrizioni fissate dal consorzio.
6. L'ammontare del contributo consortile e' determinato con
deliberazione annuale di riparto della contribuenza in proporzione ai
benefici e secondo gli indici e i parametri di contribuenza di cui al
comma 1. Non puo' essere determinato un importo minimo di
contribuenza. I contributi inferiori alla soglia di economicita' di
riscossione, fissata con deliberazione della Giunta regionale, non
sono riscossi.
7. Chiunque, ancorche' non consorziato, utilizza a qualsiasi
titolo e uso acque superficiali o sotterranee oppure canali
consortili come recapito di scarichi, anche se depurati e provenienti
da insediamenti di qualsiasi natura, e' tenuto a contribuire alle
spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto, in relazione
alla stretta connessione esistente nei comprensori irrigui tra acque
superficiali e acque sotterranee e alla funzione svolta dalla rete
dei colatori, mantenuta e gestita dai consorzi di bonifica anche a
vantaggio degli utenti non agricoli.
8. I consorzi di bonifica provvedono al censimento degli scarichi
nei canali consortili. Per ciascuno degli scarichi i consorzi di
bonifica devono rivedere gli atti di concessione individuando il
relativo canone da determinare in proporzione al beneficio ottenuto.
Le somme introitate sono utilizzate esclusivamente a riduzione delle
spese consortili addebitabili agli immobili ove insistono gli
insediamenti da cui provengono gli scarichi.
9. Gli enti locali che, per l'esercizio di funzioni di loro
competenza, utilizzano servizi e opere di bonifica sono chiamati a
contribuire alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle
stesse in misura proporzionale al beneficio ottenuto. Per gli
immobili situati in aree urbane servite da pubblica fognatura, le cui
acque trovano recapito nel sistema scolante del relativo comprensorio
di bonifica, il contributo di bonifica, limitatamente alla quota
riferita allo scolo delle acque reflue urbane, e' assolto dall'ente
gestore del servizio di fognatura con decorrenza dalla data di
pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale che
stabilisce le modalita' di attuazione di tale riscossione.