Art. 91.

                      Piano di riordino irriguo



   1.  I consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario
di   secondo   grado   provvedono  all'adozione  e  alla  conseguente
attuazione del piano di riordino irriguo.
   2. Il piano di riordino irriguo, approvato dalla Giunta regionale,
sentita   la   competente   commissione   consiliare,  ha  valore  di
dichiarazione  di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' delle
opere in esso previste. Gli interventi previsti dal piano di riordino
irriguo,  comprese  le  espropriazioni,  sono  equiparati  alle opere
pubbliche  di  bonifica  e irrigazione. Il piano si intende approvato
qualora la Giunta regionale non si pronunci nel termine di centoventi
giorni dal ricevimento della deliberazione di adozione.
   3. Ai fini del comma 2 la Regione, nel rispetto della legislazione
vigente e nell'ambito delle specifiche competenze in materia, approva
i  provvedimenti  necessari  per  l'esecuzione  del piano di riordino
irriguo.
   4.   Con  provvedimento  della  Giunta  regionale  sono  stabiliti
metodologie,  contenuti  e  procedure di elaborazione, approvazione e
attuazione del piano di riordino irriguo.
   5.  Nell'ambito  del  riordino  irriguo,  allo scopo di conseguire
l'equo riparto delle spese per la costruzione e la manutenzione delle
opere  e  per la distribuzione delle acque irrigue, chiunque utilizza
la  rete dei canali irrigui e' assoggettato a contributo ordinario in
proporzione al beneficio ottenuto. A tale fine il consorzio determina
annualmente  le  aliquote  di contribuzione nella misura necessaria a
coprire le spese per l'attuazione e' la gestione delle opere irrigue.
   6.  Nei  comprensori  ove  si attui il piano di riordino irriguo e
siano  presenti utenze di diritto, gratuite o agevolate, praticate in
base ad antichi titoli, il consorzio competente per territorio redige
per l'intero comprensorio, o per singoli settori di esso, il piano di
riordino  delle  utenze  idriche  contenente,  oltre  agli interventi
intesi  a  razionalizzare  la  distribuzione  idrica,  l'elenco delle
utenze  di  diritto  i  cui  titoli  risultino  ancora  validi e, per
ciascuna  di esse, il loro valore attuale, ai fini del riordino delle
utenze idriche. Il piano e' approvato dalla Giunta regionale.