Art. 91.
Piano di riordino irriguo
1. I consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario
di secondo grado provvedono all'adozione e alla conseguente
attuazione del piano di riordino irriguo.
2. Il piano di riordino irriguo, approvato dalla Giunta regionale,
sentita la competente commissione consiliare, ha valore di
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' delle
opere in esso previste. Gli interventi previsti dal piano di riordino
irriguo, comprese le espropriazioni, sono equiparati alle opere
pubbliche di bonifica e irrigazione. Il piano si intende approvato
qualora la Giunta regionale non si pronunci nel termine di centoventi
giorni dal ricevimento della deliberazione di adozione.
3. Ai fini del comma 2 la Regione, nel rispetto della legislazione
vigente e nell'ambito delle specifiche competenze in materia, approva
i provvedimenti necessari per l'esecuzione del piano di riordino
irriguo.
4. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabiliti
metodologie, contenuti e procedure di elaborazione, approvazione e
attuazione del piano di riordino irriguo.
5. Nell'ambito del riordino irriguo, allo scopo di conseguire
l'equo riparto delle spese per la costruzione e la manutenzione delle
opere e per la distribuzione delle acque irrigue, chiunque utilizza
la rete dei canali irrigui e' assoggettato a contributo ordinario in
proporzione al beneficio ottenuto. A tale fine il consorzio determina
annualmente le aliquote di contribuzione nella misura necessaria a
coprire le spese per l'attuazione e' la gestione delle opere irrigue.
6. Nei comprensori ove si attui il piano di riordino irriguo e
siano presenti utenze di diritto, gratuite o agevolate, praticate in
base ad antichi titoli, il consorzio competente per territorio redige
per l'intero comprensorio, o per singoli settori di esso, il piano di
riordino delle utenze idriche contenente, oltre agli interventi
intesi a razionalizzare la distribuzione idrica, l'elenco delle
utenze di diritto i cui titoli risultino ancora validi e, per
ciascuna di esse, il loro valore attuale, ai fini del riordino delle
utenze idriche. Il piano e' approvato dalla Giunta regionale.