Art. 141. Abrogazione di norme 1. Sono abrogate le disposizioni delle leggi regionali incompatibili con le previsioni della presente legge. 2. In particolare, sono abrogati: a) l'articolo 45 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22; b) la legge regionale 9 aprile 1968, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni; c) la legge regionale 22 dicembre 1969, n. 42; d) la legge regionale 4 maggio 1973, n. 39, salvo gli articoli 4, 5 e 6; e) il Capo I del Titolo II della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni; f) l'articolo 14 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47; g) il Capo VIII della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45; h) la legge regionale 3 dicembre 1985, n. 47; i) l'articolo 26, commi secondo e terzo, della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18; l) la legge regionale 28 ottobre 1986, n. 42; m) la legge regionale 13 dicembre 1989, n. 36; n) gli articoli 56 e 57 delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale generale.