Art. 141.
                        Abrogazione di norme
 
   1.  Sono  abrogate   le   disposizioni   delle   leggi   regionali
incompatibili con le previsioni della presente legge.
   2. In particolare, sono abrogati:
     a) l'articolo 45 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22;
     b)  la  legge  regionale  9  aprile  1968,  n.  23  e successive
modifiche ed integrazioni;
     c) la legge regionale 22 dicembre 1969, n. 42;
     d) la legge regionale 4 maggio 1973, n. 39, salvo gli articoli
4, 5 e 6;
     e) il Capo I del Titolo II della  legge  regionale  23  dicembre
1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni;
     f) l'articolo 14 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47;
     g) il Capo VIII della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45;
     h) la legge regionale 3 dicembre 1985, n. 47;
     i)  l'articolo  26, commi secondo e terzo, della legge regionale
29 aprile 1986, n. 18;
     l) la legge regionale 28 ottobre 1986, n. 42;
     m) la legge regionale 13 dicembre 1989, n. 36;
     n) gli articoli 56 e 57 delle  norme  di  attuazione  del  Piano
urbanistico regionale generale.