Art. 142.
                          Entrata in vigore
 
   1.  La  presente  legge  entra  in  vigore  il quindicesimo giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione.
   2.  Le  disposizioni  di  cui alla presente legge, ad eccezione di
quelle contenute agli articoli 36, 37, 38, 39,  52,  124,  125,  126,
127,  128,  129, 130 e ai Titoli VI, VII e X, all'articolo 141, comma
1, limitatamente alle disposizioni incompatibili  con  quelle  citate
nel  presente  comma,  e  comma  2, lettere i) , l) , m) ed n), hanno
effetto a decorrere dal primo giorno successivo a centottanta  giorni
dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
    Trieste, 19 novembre 1991
 
                              BIASUTTI