Art. 142. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 2. Le disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle contenute agli articoli 36, 37, 38, 39, 52, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 e ai Titoli VI, VII e X, all'articolo 141, comma 1, limitatamente alle disposizioni incompatibili con quelle citate nel presente comma, e comma 2, lettere i) , l) , m) ed n), hanno effetto a decorrere dal primo giorno successivo a centottanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, 19 novembre 1991 BIASUTTI