Art. 77
Definizione delle categorie d'intervento
1. Ai fini di questa legge le categorie d'intervento sugli edifici
sono cosi' definite:
a) interventi di manutenzione ordinaria: quelli finalizzati a
rinnovare ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, la
funzionalita' e l'efficienza dell'unita' edilizia o di una sua parte
e quelli necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le
modifiche sull'unita' edilizia o su una sua parte necessarie per
rinnovare o sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche con
funzioni strutturali, e per realizzare o integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici, senza modifiche delle destinazioni
d'uso. Comprendono gli interventi consistenti nell'accorpamento delle
unita' immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportano la
variazione dei volumi e delle superfici delle singole unita'
immobiliari, quando non e' modificata la volumetria complessiva degli
edifici e si mantiene l'originaria destinazione d'uso;
c) interventi di restauro: quelli rivolti alla conservazione o al
ripristino dell'organizzazione dell'unita' edilizia o di una sua
parte e alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali,
tipologici e strutturali, che al tempo stesso assicurano la
funzionalita' nell'ambito di una destinazione d'uso compatibile.
Comprendono gli interventi di consolidamento, di ripristino e rinnovo
degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti
dalle esigenze d'uso, nonche' di eliminazione degli elementi estranei
all'organismo edilizio;
d) interventi di risanamento conservativo: quelli diretti alla
conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della
morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia e
all'adeguamento dell'unita' edilizia, o di una sua parte, a una
destinazione d'uso compatibile, migliorando le condizioni di
funzionalita', mediante un insieme sistematico di opere volte al
recupero del legame con l'impianto tipologico-organizzativo iniziale;
e) interventi di ristrutturazione edilizia: quelli volti ad
adeguare l'unita' edilizia o una sua parte a nuove e diverse
esigenze, anche con cambio della destinazione d'uso con o senza
opere. Comprendono la possibilita' di variare l'impianto strutturale
interno e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto
architettonico e i materiali. Nell'ambito degli interventi di
ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti alla
demolizione, anche parziale, dei manufatti esistenti e alla loro
ricostruzione nel limite del volume originario e anche su diverso
sedime. Nel caso di ricostruzione su diverso sedime e' assicurato il
rispetto della destinazione di zona, della disciplina in materia di
distanze e dei vincoli urbanistici sovraordinati. Sono interventi di
ristrutturazione edilizia anche gli ampliamenti degli edifici
esistenti, previsti da questa legge o consentiti dal PRG nel limite
del 20 per cento del volume originario; dove e' ammesso il cambio
della destinazione d'uso esso e' riferito alla superficie utile lorda
originaria;
f) interventi di demolizione: quelli volti alla sola demolizione
dei manufatti esistenti anche incongrui sotto il profilo
paesaggistico o statico;
g) interventi di nuova costruzione: quelli di trasformazione
edilizia del territorio non rientranti nelle categorie definite nelle
lettere da a) a f). In particolare, sono da considerarsi tali:
1) la costruzione di nuovi volumi edilizi fuori terra o interrati;
2) la costruzione di volumi edilizi nel caso di demolizione di
edifici preesistenti, quando sono utilizzati indici urbanistici che
determinano un volume superiore a quello originario;
3) la costruzione di volumi edilizi nel caso di demolizione di
edifici preesistenti su diverso sedime e con ampliamenti del volume
originario superiore al 20 per cento;
4) la realizzazione di infrastrutture e impianti, anche per
pubblici servizi, che comporta la trasformazione edilizia del suolo
inedificato;
h) interventi di ristrutturazione urbanistica: quelli rivolti a
sostituire, in tutto o in parte, l'esistente tessuto insediativo ed
edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di
interventi urbanistici ed edilizi, anche con la modificazione del
disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
2. Gli interventi previsti dal comma 1, lettere da a) ad e), si
configurano come interventi di recupero del patrimonio edilizio
esistente.
3. Sono considerate categorie d'intervento ai sensi di
quest'articolo, inoltre:
a) le opere di bonifica agraria, e cioe' interventi di sistemazione
del terreno connessi con il normale esercizio dell'attivita' agricola
e finalizzati a migliorare le possibilita' di lavorazione dei
terreni;
b) il ripristino di aree prative e pascolive, e cioe' il recupero
delle condizioni morfologiche e colturali dell'attivita' agricola
originaria attraverso interventi su aree boscate di
neocolonizzazione.
4. Agli edifici vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42
del 2004 si applica quanto previsto dal medesimo decreto legislativo
con riferimento alla definizione e alla disciplina degli interventi
di restauro.