Art. 77 
 
              Definizione delle categorie d'intervento 
 
  1. Ai fini di questa legge le categorie d'intervento sugli  edifici
sono cosi' definite: 
  a) interventi  di  manutenzione  ordinaria:  quelli  finalizzati  a
rinnovare  ricorrentemente  e  periodicamente   le   rifiniture,   la
funzionalita' e l'efficienza dell'unita' edilizia o di una sua  parte
e quelli necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti; 
  b)  interventi  di  manutenzione  straordinaria:  le  opere  e   le
modifiche sull'unita' edilizia o su  una  sua  parte  necessarie  per
rinnovare o sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche  con
funzioni  strutturali,  e  per  realizzare  o  integrare  i   servizi
igienico-sanitari e tecnologici, senza modifiche  delle  destinazioni
d'uso. Comprendono gli interventi consistenti nell'accorpamento delle
unita' immobiliari con esecuzione di opere, anche  se  comportano  la
variazione  dei  volumi  e  delle  superfici  delle  singole   unita'
immobiliari, quando non e' modificata la volumetria complessiva degli
edifici e si mantiene l'originaria destinazione d'uso; 
  c) interventi di restauro: quelli rivolti alla conservazione  o  al
ripristino dell'organizzazione dell'unita'  edilizia  o  di  una  sua
parte  e  alla  valorizzazione  dei  caratteri  stilistici,  formali,
tipologici  e  strutturali,  che  al  tempo  stesso   assicurano   la
funzionalita' nell'ambito  di  una  destinazione  d'uso  compatibile.
Comprendono gli interventi di consolidamento, di ripristino e rinnovo
degli elementi costruttivi e  degli  impianti  tecnologici  richiesti
dalle esigenze d'uso, nonche' di eliminazione degli elementi estranei
all'organismo edilizio; 
  d) interventi di  risanamento  conservativo:  quelli  diretti  alla
conservazione  o  al  ripristino  degli  elementi  essenziali   della
morfologia,  della  distribuzione  e  della  tecnologia  edilizia   e
all'adeguamento dell'unita' edilizia, o  di  una  sua  parte,  a  una
destinazione  d'uso  compatibile,  migliorando   le   condizioni   di
funzionalita', mediante un insieme  sistematico  di  opere  volte  al
recupero del legame con l'impianto tipologico-organizzativo iniziale; 
  e)  interventi  di  ristrutturazione  edilizia:  quelli  volti   ad
adeguare l'unita'  edilizia  o  una  sua  parte  a  nuove  e  diverse
esigenze, anche con cambio  della  destinazione  d'uso  con  o  senza
opere. Comprendono la possibilita' di variare l'impianto  strutturale
interno  e  distributivo   dell'edificio,   modificandone   l'aspetto
architettonico  e  i  materiali.  Nell'ambito  degli  interventi   di
ristrutturazione  edilizia  sono   compresi   quelli   rivolti   alla
demolizione, anche parziale, dei  manufatti  esistenti  e  alla  loro
ricostruzione nel limite del volume originario  e  anche  su  diverso
sedime. Nel caso di ricostruzione su diverso sedime e' assicurato  il
rispetto della destinazione di zona, della disciplina in  materia  di
distanze e dei vincoli urbanistici sovraordinati. Sono interventi  di
ristrutturazione  edilizia  anche  gli  ampliamenti   degli   edifici
esistenti, previsti da questa legge o consentiti dal PRG  nel  limite
del 20 per cento del volume originario; dove  e'  ammesso  il  cambio
della destinazione d'uso esso e' riferito alla superficie utile lorda
originaria; 
  f) interventi di demolizione: quelli volti  alla  sola  demolizione
dei  manufatti   esistenti   anche   incongrui   sotto   il   profilo
paesaggistico o statico; 
  g)  interventi  di  nuova  costruzione:  quelli  di  trasformazione
edilizia del territorio non rientranti nelle categorie definite nelle
lettere da a) a f). In particolare, sono da considerarsi tali: 
  1) la costruzione di nuovi volumi edilizi fuori terra o interrati; 
  2) la costruzione di volumi edilizi  nel  caso  di  demolizione  di
edifici preesistenti, quando sono utilizzati indici  urbanistici  che
determinano un volume superiore a quello originario; 
  3) la costruzione di volumi edilizi  nel  caso  di  demolizione  di
edifici preesistenti su diverso sedime e con ampliamenti  del  volume
originario superiore al 20 per cento; 
  4)  la  realizzazione  di  infrastrutture  e  impianti,  anche  per
pubblici servizi, che comporta la trasformazione edilizia  del  suolo
inedificato; 
    h) interventi di ristrutturazione urbanistica: quelli  rivolti  a
sostituire, in tutto o in parte, l'esistente tessuto  insediativo  ed
edilizio con  altro  diverso,  mediante  un  insieme  sistematico  di
interventi urbanistici ed edilizi, anche  con  la  modificazione  del
disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 
  2. Gli interventi previsti dal comma 1, lettere da  a)  ad  e),  si
configurano come  interventi  di  recupero  del  patrimonio  edilizio
esistente. 
  3.  Sono   considerate   categorie   d'intervento   ai   sensi   di
quest'articolo, inoltre: 
  a) le opere di bonifica agraria, e cioe' interventi di sistemazione
del terreno connessi con il normale esercizio dell'attivita' agricola
e  finalizzati  a  migliorare  le  possibilita'  di  lavorazione  dei
terreni; 
  b) il ripristino di aree prative e pascolive, e cioe'  il  recupero
delle condizioni morfologiche  e  colturali  dell'attivita'  agricola
originaria    attraverso    interventi    su    aree    boscate    di
neocolonizzazione. 
  4. Agli edifici vincolati ai sensi del decreto  legislativo  n.  42
del 2004 si applica quanto previsto dal medesimo decreto  legislativo
con riferimento alla definizione e alla disciplina  degli  interventi
di restauro.