Art. 78 
 
                      Attivita' edilizia libera 
 
  1. Quest'articolo individua  gli  interventi  liberi,  per  la  cui
realizzazione  non  e'  richiesto  alcun  titolo  abilitativo.   Tali
interventi  sono   eseguiti   nel   rispetto   degli   strumenti   di
pianificazione e di ogni altra normativa e disciplina  relativa  alla
loro realizzazione  e,  in  particolare,  nel  rispetto  delle  norme
antisismiche,   di    quelle    sulla    sicurezza,    delle    norme
igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di paesaggio e qualita'
architettonica, di altezze e distanze. 
  2. Sono liberi i seguenti interventi: 
  a) le opere di manutenzione ordinaria previste dall'art. 77,  comma
1, lettera a); 
  b)   gli   interventi   volti   all'eliminazione   delle   barriere
architettoniche che non comportano la realizzazione di  nuovi  volumi
esterni  all'edificio  o  comunque  la  modificazione  della   sagoma
dell'edificio; 
  c) gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici di
superficie in pianta non superiore a 4 metri quadrati e  altezza  non
superiore a 2,2 metri al colmo del tetto, realizzati in  generale  in
legno e contraddistinti da facile amovibilita' e reversibilita', e  i
pergolati,  quando  costituiscono  strutture  di  pertinenza  di   un
edificio e sono composti da elementi verticali e sovrastanti elementi
orizzontali in legno o in metallo; 
  d) le opere di pavimentazione e di  finitura  degli  spazi  esterni
nelle aree pertinenziali degli edifici, comprese le sistemazioni  del
terreno dell'area  pertinenziale  che  non  comportano  modificazioni
delle quote superiori a 50 centimetri di altezza, non incidono  sugli
indici urbanistici dell'area e risultano raccordate  alle  quote  dei
terreni adiacenti il perimetro dell'area; 
  e) gli allacciamenti dei servizi all'utenza diretta, sottoservizi e
impianti a  rete  in  genere,  incluse  linee  elettriche  aeree  con
tensione inferiore a 30.000 volt; 
  f)  l'installazione  di  depositi  interrati  di  gas  di  petrolio
liquefatto di pertinenza di  edifici,  entro  i  limiti  dimensionali
stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale; 
  g)  le  strutture  mobili  e  le  attrezzature  installate  per  lo
svolgimento di manifestazioni culturali, sportive, religiose e simili
di carattere temporaneo; 
  h) gli appostamenti di caccia realizzati  secondo  le  disposizioni
provinciali vigenti in materia di protezione della fauna selvatica ed
esercizio della caccia; 
  i) le mangiatoie per la fauna selvatica, se realizzate  interamente
in legno  secondo  le  disposizioni  vigenti  in  materia  del  piano
faunistico provinciale. A tal fine la loro realizzazione e' segnalata
alla struttura provinciale competente in materia faunistica; 
  j) le opere temporanee per attivita' di ricerca  nel  sottosuolo  a
carattere geognostico; 
  k) le strutture prefabbricate di  carattere  precario,  compresi  i
manufatti accessori ai cantieri relativi a progetti d'intervento  per
i quali e' stato acquisito il titolo abilitativo edilizio; 
  l) le opere di bonifica e sistemazione  del  terreno  connesse  con
normale  esercizio  dell'attivita'  agricola,  come   precisate   dal
regolamento urbanistico-edilizio provinciale  e  fatto  salvo  quanto
previsto dall'art. 85; 
  m) i tunnel temporanei  stagionali,  realizzati  con  struttura  in
materiale leggero, ancorati a terra senza  opere  fisse  e  privi  di
parti  in  muratura,  funzionali  allo   svolgimento   dell'attivita'
agricola; 
  n) nelle aree a bosco, le attivita' e gli  interventi  di  gestione
forestale indicati dall'art. 56, comma  2,  della  legge  provinciale
sulle foreste e sulla protezione della natura 2007; 
  o) la modifica delle piazzole delle strutture ricettive all'aperto,
senza aumento della ricettivita', la  sistemazione  della  viabilita'
interna e la sistemazione degli spazi comuni, le strutture accessorie
e gli allestimenti mobili  disciplinati  dalla  legge  provinciale  4
ottobre 2012, n.  19  (legge  provinciale  sui  campeggi  2012),  nel
rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima e  dalle  sue
disposizioni attuative; 
  p) gli interventi di  manutenzione  ordinaria  di  strade  e  spazi
pubblici; 
  q) gli interventi riguardanti tracciati e sentieri alpini, palestre
di roccia e vie attrezzate, nel rispetto della legge  provinciale  15
marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri  alpini
1993); 
  r) la collocazione di contenitori  e  di  distributori  mobili  per
stoccaggio di carburanti  e  olii  esausti  da  parte  delle  imprese
agricole che non eccedono i 9 metri cubi. 
  3. Nel rispetto dei  presupposti  indicati  nel  comma  1,  possono
essere  realizzati  senza  alcun  titolo   abilitativo,   ma   previa
comunicazione  al  comune,  secondo  le  modalita'  specificate   nel
regolamento urbanistico-edilizio provinciale, i seguenti interventi: 
  a) le opere di manutenzione straordinaria, quando non riguardano le
parti strutturali dell'edificio. In tal caso, nella comunicazione  e'
indicata l'impresa a cui si intendono affidare i lavori. Resta  fermo
l'obbligo di munirsi del  titolo  edilizio  per  gli  interventi  che
interessano elementi strutturali; 
  b) gli interventi che interessano le parti  esterne  dell'edificio,
nel rispetto dei materiali o della tinteggiatura previsti dal  PRG  o
del piano colore, se adottato; 
  c) l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici e dei relativi
impianti collocati negli edifici o  nelle  relative  pertinenze,  nel
rispetto  dei  criteri  e  dei  limiti  stabiliti   dal   regolamento
urbanistico-edilizio provinciale; 
  d)  le  legnaie  pertinenziali  degli  edifici,  se  rispettano  le
tipologie e i limiti dimensionali stabiliti dal PRG; 
  e) le tende da sole avvolgibili prive di sostegni a palo su edifici
posti nelle aree di tutela ambientale o soggetti alla  disciplina  in
materia di beni culturali o compresi negli insediamenti  storici,  se
rispettano i criteri stabiliti dal comune per la loro  installazione;
questi interventi sono liberi all'esterno delle aree sopra indicate o
non soggette ai predetti vincoli; 
  f) le recinzioni di altezza inferiore a 150 centimetri; 
  g) le attrezzature e  gli  elementi  di  arredo  di  pertinenza  di
esercizi  pubblici  e  commerciali  eseguiti   nel   rispetto   delle
disposizioni comunali in materia; 
  h) gli interventi di installazione e di modifica di impianti  fissi
di telecomunicazione e di radiodiffusione su strutture esistenti; 
  i) gli interventi  di  demolizione  delle  strutture  che  ospitano
impianti  fissi  di  telecomunicazione  e  di  radiodiffusione  e  la
modifica delle medesime strutture nei limiti del 20 per  cento  delle
dimensioni della struttura esistente; 
  j) gli interventi di trasformazione del bosco volti  al  ripristino
di aree prative o pascolive o alla realizzazione di bonifiche agrarie
che  non  richiedono  alcuna  opera  di  infrastrutturazione   o   di
edificazione, nell'ambito delle  fattispecie  disciplinate  dall'art.
16, comma 1, lettere c)  e  c-bis),  della  legge  provinciale  sulle
foreste e sulla protezione della  natura  2007,  fatto  salvo  quanto
previsto dall'art. 85 della presente legge; 
  k) le opere precarie facilmente rimovibili e destinate a soddisfare
esigenze improrogabili e temporanee. In relazione all'entita' e  alla
durata  degli  interventi,  il  comune  puo'  subordinare   la   loro
realizzazione  alla  presentazione  di  idonee  garanzie,  anche   di
carattere finanziario, ai fini  del  rispetto  dei  termini  e  delle
modalita' di rimessa in pristino dei luoghi; 
  l) la segnaletica sentieristica  ed  escursionistica  e  quella  di
denominazione di percorsi  storici  e  culturali,  nel  rispetto  dei
criteri eventualmente previsti dalla normativa vigente  relativamente
alla segnaletica e alla cartellonistica; 
  m) i cartelli o altri mezzi  pubblicitari  all'interno  dei  centri
abitati; 
  n) cippi o  simboli  commemorativi  posti  all'esterno  delle  aree
pertinenziali degli edifici, se di limitate dimensioni e se privi  di
opere murarie di fondazione; 
  o) la coltivazione delle cave,  miniere  e  torbiere  nel  rispetto
delle disposizioni provinciali in materia. 
  4. La sola omissione della comunicazione  al  comune  prevista  dal
comma  3  comporta  il  pagamento  di  una  sanzione   amministrativa
pecuniaria da versare al  comune  competente  pari  a  500  euro,  se
comunque gli interventi risultano realizzati nel rispetto delle altre
condizioni  richieste  da  questa  legge  e  dalle  sue  disposizioni
attuative.