Art. 78
Attivita' edilizia libera
1. Quest'articolo individua gli interventi liberi, per la cui
realizzazione non e' richiesto alcun titolo abilitativo. Tali
interventi sono eseguiti nel rispetto degli strumenti di
pianificazione e di ogni altra normativa e disciplina relativa alla
loro realizzazione e, in particolare, nel rispetto delle norme
antisismiche, di quelle sulla sicurezza, delle norme
igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di paesaggio e qualita'
architettonica, di altezze e distanze.
2. Sono liberi i seguenti interventi:
a) le opere di manutenzione ordinaria previste dall'art. 77, comma
1, lettera a);
b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere
architettoniche che non comportano la realizzazione di nuovi volumi
esterni all'edificio o comunque la modificazione della sagoma
dell'edificio;
c) gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici di
superficie in pianta non superiore a 4 metri quadrati e altezza non
superiore a 2,2 metri al colmo del tetto, realizzati in generale in
legno e contraddistinti da facile amovibilita' e reversibilita', e i
pergolati, quando costituiscono strutture di pertinenza di un
edificio e sono composti da elementi verticali e sovrastanti elementi
orizzontali in legno o in metallo;
d) le opere di pavimentazione e di finitura degli spazi esterni
nelle aree pertinenziali degli edifici, comprese le sistemazioni del
terreno dell'area pertinenziale che non comportano modificazioni
delle quote superiori a 50 centimetri di altezza, non incidono sugli
indici urbanistici dell'area e risultano raccordate alle quote dei
terreni adiacenti il perimetro dell'area;
e) gli allacciamenti dei servizi all'utenza diretta, sottoservizi e
impianti a rete in genere, incluse linee elettriche aeree con
tensione inferiore a 30.000 volt;
f) l'installazione di depositi interrati di gas di petrolio
liquefatto di pertinenza di edifici, entro i limiti dimensionali
stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
g) le strutture mobili e le attrezzature installate per lo
svolgimento di manifestazioni culturali, sportive, religiose e simili
di carattere temporaneo;
h) gli appostamenti di caccia realizzati secondo le disposizioni
provinciali vigenti in materia di protezione della fauna selvatica ed
esercizio della caccia;
i) le mangiatoie per la fauna selvatica, se realizzate interamente
in legno secondo le disposizioni vigenti in materia del piano
faunistico provinciale. A tal fine la loro realizzazione e' segnalata
alla struttura provinciale competente in materia faunistica;
j) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo a
carattere geognostico;
k) le strutture prefabbricate di carattere precario, compresi i
manufatti accessori ai cantieri relativi a progetti d'intervento per
i quali e' stato acquisito il titolo abilitativo edilizio;
l) le opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con
normale esercizio dell'attivita' agricola, come precisate dal
regolamento urbanistico-edilizio provinciale e fatto salvo quanto
previsto dall'art. 85;
m) i tunnel temporanei stagionali, realizzati con struttura in
materiale leggero, ancorati a terra senza opere fisse e privi di
parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita'
agricola;
n) nelle aree a bosco, le attivita' e gli interventi di gestione
forestale indicati dall'art. 56, comma 2, della legge provinciale
sulle foreste e sulla protezione della natura 2007;
o) la modifica delle piazzole delle strutture ricettive all'aperto,
senza aumento della ricettivita', la sistemazione della viabilita'
interna e la sistemazione degli spazi comuni, le strutture accessorie
e gli allestimenti mobili disciplinati dalla legge provinciale 4
ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012), nel
rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima e dalle sue
disposizioni attuative;
p) gli interventi di manutenzione ordinaria di strade e spazi
pubblici;
q) gli interventi riguardanti tracciati e sentieri alpini, palestre
di roccia e vie attrezzate, nel rispetto della legge provinciale 15
marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini
1993);
r) la collocazione di contenitori e di distributori mobili per
stoccaggio di carburanti e olii esausti da parte delle imprese
agricole che non eccedono i 9 metri cubi.
3. Nel rispetto dei presupposti indicati nel comma 1, possono
essere realizzati senza alcun titolo abilitativo, ma previa
comunicazione al comune, secondo le modalita' specificate nel
regolamento urbanistico-edilizio provinciale, i seguenti interventi:
a) le opere di manutenzione straordinaria, quando non riguardano le
parti strutturali dell'edificio. In tal caso, nella comunicazione e'
indicata l'impresa a cui si intendono affidare i lavori. Resta fermo
l'obbligo di munirsi del titolo edilizio per gli interventi che
interessano elementi strutturali;
b) gli interventi che interessano le parti esterne dell'edificio,
nel rispetto dei materiali o della tinteggiatura previsti dal PRG o
del piano colore, se adottato;
c) l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici e dei relativi
impianti collocati negli edifici o nelle relative pertinenze, nel
rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal regolamento
urbanistico-edilizio provinciale;
d) le legnaie pertinenziali degli edifici, se rispettano le
tipologie e i limiti dimensionali stabiliti dal PRG;
e) le tende da sole avvolgibili prive di sostegni a palo su edifici
posti nelle aree di tutela ambientale o soggetti alla disciplina in
materia di beni culturali o compresi negli insediamenti storici, se
rispettano i criteri stabiliti dal comune per la loro installazione;
questi interventi sono liberi all'esterno delle aree sopra indicate o
non soggette ai predetti vincoli;
f) le recinzioni di altezza inferiore a 150 centimetri;
g) le attrezzature e gli elementi di arredo di pertinenza di
esercizi pubblici e commerciali eseguiti nel rispetto delle
disposizioni comunali in materia;
h) gli interventi di installazione e di modifica di impianti fissi
di telecomunicazione e di radiodiffusione su strutture esistenti;
i) gli interventi di demolizione delle strutture che ospitano
impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione e la
modifica delle medesime strutture nei limiti del 20 per cento delle
dimensioni della struttura esistente;
j) gli interventi di trasformazione del bosco volti al ripristino
di aree prative o pascolive o alla realizzazione di bonifiche agrarie
che non richiedono alcuna opera di infrastrutturazione o di
edificazione, nell'ambito delle fattispecie disciplinate dall'art.
16, comma 1, lettere c) e c-bis), della legge provinciale sulle
foreste e sulla protezione della natura 2007, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 85 della presente legge;
k) le opere precarie facilmente rimovibili e destinate a soddisfare
esigenze improrogabili e temporanee. In relazione all'entita' e alla
durata degli interventi, il comune puo' subordinare la loro
realizzazione alla presentazione di idonee garanzie, anche di
carattere finanziario, ai fini del rispetto dei termini e delle
modalita' di rimessa in pristino dei luoghi;
l) la segnaletica sentieristica ed escursionistica e quella di
denominazione di percorsi storici e culturali, nel rispetto dei
criteri eventualmente previsti dalla normativa vigente relativamente
alla segnaletica e alla cartellonistica;
m) i cartelli o altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri
abitati;
n) cippi o simboli commemorativi posti all'esterno delle aree
pertinenziali degli edifici, se di limitate dimensioni e se privi di
opere murarie di fondazione;
o) la coltivazione delle cave, miniere e torbiere nel rispetto
delle disposizioni provinciali in materia.
4. La sola omissione della comunicazione al comune prevista dal
comma 3 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da versare al comune competente pari a 500 euro, se
comunque gli interventi risultano realizzati nel rispetto delle altre
condizioni richieste da questa legge e dalle sue disposizioni
attuative.