Art. 79
Opere di infrastrutturazione del territorio
1. Le definizioni delle categorie d'intervento contenute nell'art.
77 si applicano anche con riferimento alle opere di
infrastrutturazione del territorio.
2. La realizzazione delle opere di infrastrutturazione, definite
dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, e' sempre ammessa
nel rispetto della disciplina relativa ai titoli edilizi, se
compatibile con la disciplina delle invarianti individuate dal PUP, e
non richiede specifiche previsioni o adeguamenti degli strumenti di
pianificazione territoriale subordinati al PUP.