Art. 79 
 
             Opere di infrastrutturazione del territorio 
 
  1. Le definizioni delle categorie d'intervento contenute  nell'art.
77   si   applicano   anche   con   riferimento   alle    opere    di
infrastrutturazione del territorio. 
  2. La realizzazione delle opere  di  infrastrutturazione,  definite
dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, e'  sempre  ammessa
nel  rispetto  della  disciplina  relativa  ai  titoli  edilizi,   se
compatibile con la disciplina delle invarianti individuate dal PUP, e
non richiede specifiche previsioni o adeguamenti degli  strumenti  di
pianificazione territoriale subordinati al PUP.