Art. 112 
 
                       Sanzioni amministrative 
 
  1. E' soggetto alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
1.000,00 a euro 6.000,00: 
    a) chiunque esercita l'attivita' professionale di guida turistica
senza  aver  presentato  la  SCIA  o  in  mancanza  della   specifica
abilitazione  di  cui  al  decreto  ministeriale  Beni  culturali  11
dicembre 2015; 
    b) i  soggetti  di  cui  agli  articoli  87  e  96  che,  per  lo
svolgimento della propria attivita', si avvalgono  delle  persone  di
cui alla lettera a). 
  2. E' soggetto alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
300,00 a euro 1.500,00: 
    a) chiunque, beneficiando delle  deroghe  di  cui  all'art.  105,
comma 1, viola il disposto dell'art. 105, comma 2; 
    b) la guida turistica che contravviene al divieto di cui all'art.
109, comma 2. 
  3. E' soggetta alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
100,00 a euro 600,00: 
    a) la guida turistica che contravviene al disposto dell'art. 109,
comma 1; 
    b) la guida turistica che esercita in una lingua per la quale non
ha conseguito l'abilitazione. 
  4. In caso di reiterazione  di  una  delle  violazioni  di  cui  al
presente articolo nei  due  anni  successivi,  le  relative  sanzioni
pecuniarie sono raddoppiate. 
  5. Il comune, nei casi di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2,
lettera b), che assumano particolare gravita' oppure siano  reiterati
nell'anno, puo' sospendere l'attivita' fino ad un massimo  di  trenta
giorni.