Art. 112 Sanzioni amministrative 1. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00: a) chiunque esercita l'attivita' professionale di guida turistica senza aver presentato la SCIA o in mancanza della specifica abilitazione di cui al decreto ministeriale Beni culturali 11 dicembre 2015; b) i soggetti di cui agli articoli 87 e 96 che, per lo svolgimento della propria attivita', si avvalgono delle persone di cui alla lettera a). 2. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.500,00: a) chiunque, beneficiando delle deroghe di cui all'art. 105, comma 1, viola il disposto dell'art. 105, comma 2; b) la guida turistica che contravviene al divieto di cui all'art. 109, comma 2. 3. E' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00: a) la guida turistica che contravviene al disposto dell'art. 109, comma 1; b) la guida turistica che esercita in una lingua per la quale non ha conseguito l'abilitazione. 4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate. 5. Il comune, nei casi di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera b), che assumano particolare gravita' oppure siano reiterati nell'anno, puo' sospendere l'attivita' fino ad un massimo di trenta giorni.