Art. 96 
 
Finalita'  e  definizione  del  sistema   informatizzato   faunistico
              venatorio regionale (art. 10 l.r. 3/1994) 
 
  1. La  Regione  predispone  il  sistema  informatizzato  faunistico
venatorio regionale (SIFV) quale piattaforma informatica di  supporto
finalizzata alla gestione dell'anagrafe venatoria,  alla  raccolta  e
analisi dei dati e informazioni  relativi  alla  gestione  faunistico
venatoria, alla consultazione della cartografia digitale. 
  2.  Il   SIFV   costituisce   lo   strumento   per   le   attivita'
dell'osservatorio regionale di cui all'art. 10 della l.r. 3/1994 e il
canale informatizzato di comunicazione e consultazione  dei  dati  da
parte degli utenti e soggetti gestori. 
  3. Il SIFV e'  gestito  dalla  competente  struttura  della  Giunta
Regionale, e' collegato con gli ATC, ed  e'  la  piattaforma  web-gis
sulla quale sono inserite e aggiornate le informazioni cartografi che
relative al piano faunistico venatorio regionale. 
  4. Confluiscono nel SIFV in particolare i seguenti dati: 
    a) anagrafica  regionale  dei  cacciatori,  con  indicazione  per
ciascuno  dei  dati   anagrafici,   degli   ATC   utilizzati,   delle
abilitazioni ed autorizzazioni possedute, dei distretti/  squadre  di
iscrizione; 
    b) modulistica in formato  digitale  per  ciascuna  procedura  di
autorizzazione/rinnovo/invio dati; 
    c) cartografia consultabile degli ATC, degli istituti faunistici,
del catasto degli  appostamenti  fissi  di  caccia,  della  vocazione
faunistica del territorio, dei distretti/subunita' di gestione; 
    d) monitoraggio della stima, consistenza  e  distribuzione  delle
popolazioni faunistiche; 
    e) piani annuali di prelievo faunistico e di controllo delle aree
di gestione e degli istituti privati; 
    f) entita' e distribuzione geografica  dei  prelievi  faunistici,
delle catture e delle immissioni, articolate per  istituti/unita'  di
gestione venatoria; 
    g) entita' dei danni causati dalla fauna selvatica alle attivita'
agricole e alle infrastrutture  e  misure  di  prevenzione  adottate,
possibilmente georeferenziati; 
    h) catasto georeferenziato delle collisioni con fauna selvatica; 
    i) strumenti di comunicazione di uscita/rientro degli  interventi
di prelievo venatorio e controllo faunistico e dati relativi al  loro
esito. 
  5. I dati cartografici relativi di cui al comma 4 sono pubblicati e
consultabili sul  portale  webgis  Geoscopio  della  Regione  Toscana
(www.regione.toscana.it/-/geoscopio). 
  6. Le modalita' di implementazione e di aggiornamento del SIFV sono
definite con atto della competente struttura della Giunta  regionale,
nel rispetto di quanto previsto dal  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
  7. La Regione, in accordo con gli ATC,  promuove  l'implementazione
dei contenuti del SIFV di cui  al  comma  1  del  presente  articolo,
favorendone l'integrazione con analoghi strumenti degli ATC. 
  8. La Regione in accordo con gli ATC  predispone  le  modalita'  di
accesso via web alle informazioni e le  possibilita'  di  inserimento
dati da parte di ciascun utente attraverso sistemi di  autenticazione
mediante specifiche  password,  differenziati  per  ruoli  o  compiti
operativi, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n.
196/2003 e dai provvedimenti dell'autorita' garante per la protezione
dei dati personali.