Art. 230 Obbligatorieta' della carica di presidente, scrutatore e segretario dell'ufficio elettorale - Vicepresidente 1. L'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario e' obbligatorio per le persone designate. 2. Lo scrutatore che assume la vicepresidenza dell'ufficio, coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o di impedimento. 3. Tutti i membri dell'ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali, durante l'esercizio delle loro funzioni. 4. Per i reati commessi a danno dei membri dell'ufficio si procede a termini dell'art. 24 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.