Art. 230 
 
       Obbligatorieta' della carica di presidente, scrutatore 
        e segretario dell'ufficio elettorale - Vicepresidente 
 
  1. L'ufficio di  presidente,  di  scrutatore  o  di  segretario  e'
obbligatorio per le persone designate. 
  2.  Lo  scrutatore  che  assume  la  vicepresidenza   dell'ufficio,
coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne  fa  le
veci in caso di temporanea assenza o di impedimento. 
  3. Tutti i membri dell'ufficio sono considerati, per  ogni  effetto
di  legge,  pubblici  ufficiali,  durante  l'esercizio   delle   loro
funzioni. 
  4. Per i reati commessi a danno dei membri dell'ufficio si  procede
a termini dell'art. 24 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.