Art. 123 Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 8/1984 1. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attivita' contrattuale della Regione) e' sostituito dal seguente: «1. Tutti i contratti di cui e' parte la Regione sono stipulati con le modalita' previste dall'articolo 32, comma 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).». 2. I commi 2 e 3 dell'articolo 33 della legge regionale 8/1984 sono abrogati.