Art. 93 
 
Corsi di abilitazione al controllo della  fauna  selvatica  (art.  37
  della legge regionale n. 3/1994) 
 
  1. Il corso di abilitazione al controllo della fauna  selvatica  ai
sensi dell'art. 37 della legge regionale  n.  3/1994  e'  svolto  sul
territorio  della  Regione  da  personale   docente   di   comprovata
esperienza sull'argomento e si articola in dodici ore di lezione.  La
frequenza al corso e' obbligatoria. 
  2. Per partecipare ai corsi di cui al  comma  1  e'  necessario  il
possesso della licenza di porto di fucile per uso di  caccia,  essere
residenti  anagraficamente  in  Toscana  oppure  avere  la  residenza
venatoria in un ATC toscano da almeno un anno. 
  3. Le materie e le modalita' di svolgimento del corso sono definite
con delibera della Giunta  regionale.  I  corsi  abilitativi  per  le
diverse specie possono essere modulati. 
  4. Per il conseguimento dell'abilitazione per  controllo  l'istanza
di partecipazione al corso e' presentata  al  soggetto  organizzatore
del corso utilizzando la  modulistica  predisposta  dalla  competente
struttura della Giunta regionale. 
  5. La competente struttura della Giunta regionale organizza i corsi
avvalendosi delle associazioni venatorie, ambientaliste,  agricole  e
istituti scientifici o organismi pubblici. 
  6 L'abilitazione si ottiene partecipando al 100 per cento delle ore
dei corsi, comprese le esercitazioni pratiche e superando la verifica
finale di apprendimento alla quale puo'  presenziare  un  funzionario
regionale individuato tra quelli nominati con atto  della  competente
struttura della Giunta regionale. 
  7. Il soggetto organizzatore del corso  trasmette  alla  competente
struttura della Giunta regionale l'elenco dei partecipanti al corso e
l'esito delle verifiche finali di apprendimento. 
  8. Il dirigente della competente struttura della  Giunta  regionale
con proprio atto iscrive gli abilitati nell'apposito albo. 
  9. Per frequentare i  corsi  di  abilitazione  al  controllo  delle
specie ungulate e' necessario essere iscritti, per  ciascuna  specie,
nel relativo registro di cui all'art. 28-quater della legge regionale
n. 3/1994.