Art. 136. Struttura di coordinamento dell'attivita' di gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi 1. Il coordinamento della gestione dei documenti e' svolta da una struttura interna alla direzione regionale «Organizzazione e personale», individuata con il provvedimento di cui all'Art. 22. 2. La struttura di cui al comma 1 provvede, in particolare, a: a) svolgere funzioni di coordinamento e consulenza ai dipartimenti per la gestione e la tenuta del protocollo e dell'archivio; b) elaborare, in collaborazione con i responsabili delle strutture di cui all'Art. 137, comma 1, il manuale di gestione previsto dall'Art. 138; c) esercitare il controllo sulla formazione dell'archivio corrente; d) curare la tenuta dell'archivio storico e l'eventuale versamento dei documenti all'archivio storico dello Stato; e) fornire supporto operativo ai dipartimenti in merito all'attivita' di scarto dei documenti e di versamento all'archivio storico della Regione; f) verificare periodicamente l'idoneita' dei locali adibiti ad archivio in collaborazione con le strutture regionali competenti; g) verificare periodicamente che gli strumenti informatici messi a disposizione delle strutture presso la direzione regionale «Sistemi informativi e statistici, provveditorato e patrimonio» su richiesta dei singoli dipartimenti siano rispondenti alle disposizioni del presente regolamento ed in linea con la normativa vigente; h) assicurare la consultazione dei documenti dell'archivio storico. 3. La responsabilita' della struttura di cui al comma 1 e' affidata ad un soggetto in possesso, tra l'altro, del diploma di laurea e dello specifico diploma conseguito nelle scuole di archivistica, istituite presso gli archivi di Stato, o nelle scuole per archivisti e bibliotecari istituite presso le universita' degli studi o riconosciuti equipollenti.