Art. 136.
  Struttura  di  coordinamento dell'attivita' di gestione informatica
        dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi
    1. Il coordinamento della gestione dei documenti e' svolta da una
struttura   interna   alla   direzione  regionale  «Organizzazione  e
personale», individuata con il provvedimento di cui all'Art. 22.
    2. La struttura di cui al comma 1 provvede, in particolare, a:
      a) svolgere   funzioni   di   coordinamento   e  consulenza  ai
dipartimenti   per   la   gestione  e  la  tenuta  del  protocollo  e
dell'archivio;
      b) elaborare,   in  collaborazione  con  i  responsabili  delle
strutture  di  cui  all'Art.  137,  comma  1,  il manuale di gestione
previsto dall'Art. 138;
      c) esercitare   il  controllo  sulla  formazione  dell'archivio
corrente;
      d) curare   la   tenuta  dell'archivio  storico  e  l'eventuale
versamento dei documenti all'archivio storico dello Stato;
      e) fornire   supporto   operativo  ai  dipartimenti  in  merito
all'attivita'  di  scarto  dei documenti e di versamento all'archivio
storico della Regione;
      f) verificare  periodicamente l'idoneita' dei locali adibiti ad
archivio in collaborazione con le strutture regionali competenti;
      g) verificare  periodicamente  che  gli  strumenti  informatici
messi  a  disposizione  delle strutture presso la direzione regionale
«Sistemi  informativi  e  statistici, provveditorato e patrimonio» su
richiesta   dei   singoli   dipartimenti   siano   rispondenti   alle
disposizioni  del  presente  regolamento ed in linea con la normativa
vigente;
      h) assicurare  la  consultazione  dei  documenti  dell'archivio
storico.
    3.  La  responsabilita'  della  struttura  di  cui  al comma 1 e'
affidata  ad  un  soggetto  in  possesso, tra l'altro, del diploma di
laurea   e   dello  specifico  diploma  conseguito  nelle  scuole  di
archivistica,  istituite  presso gli archivi di Stato, o nelle scuole
per  archivisti  e bibliotecari istituite presso le universita' degli
studi o riconosciuti equipollenti.