Art. 137. Struttura per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi 1. La tenuta del protocollo informatico e, piu' in generale, la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi e' svolta dalla struttura direzionale «Affari generali» di ciascun dipartimento. Gli strumenti informatici e le procedure di supporto alla gestione dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi informatici sono sviluppati e messi a disposizione dei dipartimenti dalla struttura che ha in carico il sistema informativo. 2. Alla struttura di cui al comma 1 e preposto un soggetto comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalita' tecnico archivistica acquisita a seguito di processi di formazione definiti secondo le procedure prescritte dalla disciplina vigente. 3. La struttura di cui al comma 1 svolge, tra l'altro, i seguenti compiti: a) attribuisce i livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni delle procedure informatiche, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle informazioni; b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto delle disposizioni del presente capo; c) garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di protocollo; d) garantisce le funzionalita' del sistema in caso di guasti o anomalie siano ripristinate entro ventiquattro ore dal blocco delle attivita' e, comunque, nel piu' breve tempo possibile; e) conserva le copie delle procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema e del registro di emergenza in luoghi sicuri differenti; f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attivita' di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalita' di accesso e le attivita' di gestione degli archivi; g) autorizza le operazioni di annullamento o di modifica; h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente capo da parte del personale autorizzato e degli incaricati; i) cura la tenuta dell'archivio corrente e di deposito relativi ai documenti di competenza del dipartimento; l) cura il versamento dei documenti all'archivio storico della Regione.