Art. 137.
        Struttura per la gestione informatica dei documenti,
               dei flussi documentali e degli archivi
    1.  La  tenuta del protocollo informatico e, piu' in generale, la
gestione  informatica  dei  documenti, dei flussi documentali e degli
archivi  e'  svolta  dalla struttura direzionale «Affari generali» di
ciascun dipartimento.
    Gli  strumenti  informatici  e  le  procedure  di  supporto  alla
gestione  dei  documenti,  dei  flussi  documentali  e  degli archivi
informatici  sono  sviluppati e messi a disposizione dei dipartimenti
dalla struttura che ha in carico il sistema informativo.
    2.  Alla  struttura  di  cui  al  comma  1 e preposto un soggetto
comunque   in   possesso  di  idonei  requisiti  professionali  o  di
professionalita' tecnico archivistica acquisita a seguito di processi
di   formazione   definiti  secondo  le  procedure  prescritte  dalla
disciplina vigente.
    3. La struttura di cui al comma 1 svolge, tra l'altro, i seguenti
compiti:
      a) attribuisce  i  livello di autorizzazione per l'accesso alle
funzioni  delle procedure informatiche, distinguendo tra abilitazioni
alla  consultazione  e  abilitazioni  all'inserimento e alla modifica
delle informazioni;
      b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura
di  protocollo  si  svolgano  nel  rispetto  delle  disposizioni  del
presente capo;
      c) garantisce  la  corretta  produzione  e la conservazione del
registro giornaliero di protocollo;
      d) garantisce  le funzionalita' del sistema in caso di guasti o
anomalie  siano  ripristinate entro ventiquattro ore dal blocco delle
attivita' e, comunque, nel piu' breve tempo possibile;
      e) conserva   le   copie   delle  procedure  di  salvataggio  e
conservazione  delle  informazioni  del  sistema  e  del  registro di
emergenza in luoghi sicuri differenti;
      f) garantisce   il   buon   funzionamento   degli  strumenti  e
dell'organizzazione  delle  attivita' di registrazione di protocollo,
di  gestione  dei  documenti  e  dei  flussi  documentali, incluse le
funzionalita' di accesso e le attivita' di gestione degli archivi;
      g) autorizza le operazioni di annullamento o di modifica;
      h) vigila  sull'osservanza delle disposizioni del presente capo
da parte del personale autorizzato e degli incaricati;
      i) cura la tenuta dell'archivio corrente e di deposito relativi
ai documenti di competenza del dipartimento;
      l) cura  il versamento dei documenti all'archivio storico della
Regione.