Art. 138.
                         Manuale di gestione
    1.  Il  responsabile della struttura di coordinamento predispone,
in  collaborazione con i responsabili delle strutture di cui all'Art.
137,  comma 1 il manuale per la gestione e la tenuta del protocollo e
dell'archivio.
    2. Il manuale prevede, in particolare:
      a) le   regole  tecniche,  i  criteri  e  le  specifiche  delle
informazioni   previste   nelle   operazioni   di   registrazione  di
protocollo,  nonche'  il  formato  e  la struttura delle informazioni
associate  al  documento  informatico  nella  fase  di  segnatura  di
protocollo;
      b) la  descrizione  del  flusso  di  lavorazione  dei documenti
ricevuti, spediti o interni, incluse le regole di registrazione per i
documenti pervenuti secondo particolari modalita' di trasmissione tra
i quali documenti informatici, fax, raccomandate, assicurate;
      c) l'indicazione  delle  regole  di smistamento ed assegnazione
dei  documenti  ricevuti con la specifica dei criteri per l'ulteriore
eventuale   inoltro   dei   documenti   verso  altri  dipartimenti  o
all'esterno dell'amministrazione;
      d) l'elenco    degli    ulteriori   documenti   esclusi   dalla
registrazione  di  protocollo  oltre a quelli elencati dall'Art. 128,
comma 5;
      e) l'elenco dei documenti soggetti a registrazione particolare;
      f) il  sistema  di  classificazione  adottato con l'indicazione
delle  modalita'  di  aggiornamento,  integrato  con  le informazioni
relative   ai  tempi,  ai  criteri  e  alle  regole  di  selezione  e
conservazione, anche con riferimento all'uso di supporti sostitutivi;
      g) le   modalita'   di  produzione  e  di  conservazione  delle
registrazioni   di   protocollo   informatico   e,   in  particolare,
l'indicazione  delle  soluzioni tecnologiche e organizzative adottate
per   garantire   la   non  modificabilita'  della  registrazione  di
protocollo,  la  contemporaneita'  della  stessa  con l'operazione di
segnatura,  nonche'  le modalita' di registrazione delle informazioni
annullate  o  modificate nell'ambito di ogni sessione di attivita' di
registrazione;
      h) i  criteri e le modalita' per il rilascio delle abilitazioni
di accesso interno ed esterno alle informazioni documentali;
      i) modalita'  di  utilizzo del registro di emergenza inclusa la
funzione di recupero dei dati protocollati manualmente.