Art. 97.
                    Rapporti con gli enti locali

    1.  La  Regione,  in  base  al principio di leale collaborazione,
promuove  e  favorisce rapporti di sistema con i comuni, le comunita'
montane e le province. Disciplina altresi' le funzioni amministrative
e determina la loro allocazione alle autonomie locali, ispirandosi al
principio   di   differenziazione.  La  Regione  valorizza  le  forme
associative sovracomunali.