Art. 97. Rapporti con gli enti locali 1. La Regione, in base al principio di leale collaborazione, promuove e favorisce rapporti di sistema con i comuni, le comunita' montane e le province. Disciplina altresi' le funzioni amministrative e determina la loro allocazione alle autonomie locali, ispirandosi al principio di differenziazione. La Regione valorizza le forme associative sovracomunali.