Art. 99.
                   Rapporti con la Corte dei conti

    1.  La  Regione  attiva  forme  di  collaborazione con la sezione
regionale  di  controllo della Corte dei conti ai fini della regolare
gestione  finanziaria  e dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione
amministrativa.   Puo'  altresi'  richiedere  pareri  in  materia  di
contabilita' pubblica.
    2.  Il  consiglio regionale e il consiglio delle autonomie locali
designano  rispettivamente,  secondo i principi stabiliti dalla legge
dello Stato, un componente ad integrazione della sezione di controllo
della Corte dei conti.