Art. 99. Rapporti con la Corte dei conti 1. La Regione attiva forme di collaborazione con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa. Puo' altresi' richiedere pareri in materia di contabilita' pubblica. 2. Il consiglio regionale e il consiglio delle autonomie locali designano rispettivamente, secondo i principi stabiliti dalla legge dello Stato, un componente ad integrazione della sezione di controllo della Corte dei conti.