Art. 92.
Attivita' di direzione e vigilanza della Regione
1. Al fine di assicurare omogeneita', organicita' ed efficacia
all'attivita' di bonifica e irrigazione e di coordinare l'azione dei
consorzi, la Giunta regionale adotta atti di indirizzo e criteri in
ordine all'attivita' programmatoria e gestionale dei consorzi di
bonifica e di miglioramento fondiario di secondo grado nelle forme e
nei modi di cui al presente articolo.
2. La Giunta regionale, tramite la competente Direzione generale,
puo' chiedere ai consorzi documenti, informazioni e chiarimenti ed
effettuare ispezioni e perizie volte ad accertare il regolare
funzionamento degli organi e il regolare esercizio dell'attivita' del
consorzio, anche avvalendosi della consulenza di esperti o di
societa' di servizi.
3. La Giunta regionale, sentiti i consorzi interessati, puo'
procedere al raggruppamento di uffici di piu' consorzi, qualora tale
raggruppamento porti a significativi risparmi e a maggiore efficacia
e tempestivita' nell'attivita' dei consorzi stessi. La Giunta
regionale puo' concedere contributi per le spese tecniche e
organizzative necessarie per il raggruppamento e l'avvio dei nuovi
uffici.
4. La Giunta regionale puo' sciogliere i consigli di
amministrazione dei consorzi in caso di accertata inefficienza nello
svolgimento dell'attivita' consortile, nell'esercizio o nella
manutenzione delle opere, per gravi violazioni di leggi e
regolamenti, dello statuto consortile e delle direttive regionali,
nonche' in caso di gravi irregolarita' amministrative e contabili che
compromettano il conseguimento delle finalita' istituzionali dei
consorzi.
5. Con il provvedimento di scioglimento e' nominato un commissario
regionale per la gestione temporanea del consorzio e per l'indizione
delle elezioni consortili ai fini della costituzione del nuovo
consiglio di amministrazione. Il provvedimento di scioglimento
stabilisce i compiti e gli indirizzi cui il commissario deve
attenersi nella propria attivita'. Gli organi ordinari di
amministrazione devono essere ricostituiti entro un anno dal
provvedimento di scioglimento.
6. Alla scadenza del termine di cui al comma 5 la Giunta regionale
provvede alla sostituzione del commissario regionale o alla proroga
del suo incarico nel caso in cui l'amministrazione consortile non sia
stata ricostituita; la proroga puo' essere disposta una sola volta
per un periodo non superiore a sei mesi.
7. Al commissario regionale e' corrisposto lo stesso trattamento
economico dello stipendio base della fascia media di inquadramento
contrattuale collettivo dei dirigenti dei consorzi di bonifica.
Qualora il commissario regionale non proceda alle elezioni e alla
costituzione della nuova amministrazione consortile nel termine di
cui al comma 5 il trattamento economico e' ridotto nella misura del
cinquanta per cento.
8. Le deliberazioni assunte dagli organi consortili ordinari e dai
commissari regionali sono pubblicate all'albo del consorzio entro
quindici giorni dalla data della loro adozione, per otto giorni
consecutivi. Le deliberazioni acquistano efficacia dalla data della
loro pubblicazione, fatti salvi i provvedimenti assunti ai sensi
degli articoli 81, 88, 90, 91 che sono sottoposti all'approvazione
della Giunta regionale.
9. Il consorzio comunica alla Giunta regionale entro trenta giorni
dalla loro adozione le deliberazioni relative a:
a) bilanci di previsione e loro variazioni;
b) conti consuntivi;
c) piani di organizzazione e regolamenti di servizi consortili.
10. Qualora i consorzi omettano di adottare atti obbligatori per
legge la Giunta regionale assegna un congruo termine per provvedere.
Decorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale,
sentito l'ente inadempiente, provvede alla nomina di un commissario
ad acta.
11. E' costituito presso la competente direzione della Giunta
regionale il sistema informativo per la bonifica, l'irrigazione e il
territorio rurale (SIBITeR) che raccoglie, organizza e diffonde le
informazioni necessarie per conoscere e migliorare l'attivita'
programmatoria e gestionale degli enti di bonifica e irrigazione. La
Giunta regionale puo' affidare la gestione operativa del SIBITeR
all'ERSAF o ad associazioni dei consorzi di bonifica riconosciute
dalla Regione. Il SIBITeR e' raccordato e alimentato con i sistemi
informativi regionali e dei singoli consorzi.