Art. 92.

          Attivita' di direzione e vigilanza della Regione



   1.  Al  fine  di  assicurare omogeneita', organicita' ed efficacia
all'attivita'  di bonifica e irrigazione e di coordinare l'azione dei
consorzi,  la  Giunta regionale adotta atti di indirizzo e criteri in
ordine  all'attivita'  programmatoria  e  gestionale  dei consorzi di
bonifica  e di miglioramento fondiario di secondo grado nelle forme e
nei modi di cui al presente articolo.
   2.  La Giunta regionale, tramite la competente Direzione generale,
puo'  chiedere  ai  consorzi documenti, informazioni e chiarimenti ed
effettuare  ispezioni  e  perizie  volte  ad  accertare  il  regolare
funzionamento degli organi e il regolare esercizio dell'attivita' del
consorzio,  anche  avvalendosi  della  consulenza  di  esperti  o  di
societa' di servizi.
   3.  La  Giunta  regionale,  sentiti  i  consorzi interessati, puo'
procedere  al raggruppamento di uffici di piu' consorzi, qualora tale
raggruppamento  porti a significativi risparmi e a maggiore efficacia
e   tempestivita'  nell'attivita'  dei  consorzi  stessi.  La  Giunta
regionale   puo'   concedere  contributi  per  le  spese  tecniche  e
organizzative  necessarie  per  il raggruppamento e l'avvio dei nuovi
uffici.
   4.   La   Giunta   regionale   puo'   sciogliere   i  consigli  di
amministrazione  dei consorzi in caso di accertata inefficienza nello
svolgimento   dell'attivita'   consortile,   nell'esercizio  o  nella
manutenzione   delle   opere,   per   gravi  violazioni  di  leggi  e
regolamenti,  dello  statuto  consortile e delle direttive regionali,
nonche' in caso di gravi irregolarita' amministrative e contabili che
compromettano  il  conseguimento  delle  finalita'  istituzionali dei
consorzi.
   5. Con il provvedimento di scioglimento e' nominato un commissario
regionale  per la gestione temporanea del consorzio e per l'indizione
delle  elezioni  consortili  ai  fini  della  costituzione  del nuovo
consiglio   di  amministrazione.  Il  provvedimento  di  scioglimento
stabilisce  i  compiti  e  gli  indirizzi  cui  il  commissario  deve
attenersi   nella   propria   attivita'.   Gli   organi  ordinari  di
amministrazione   devono   essere  ricostituiti  entro  un  anno  dal
provvedimento di scioglimento.
   6. Alla scadenza del termine di cui al comma 5 la Giunta regionale
provvede  alla  sostituzione del commissario regionale o alla proroga
del suo incarico nel caso in cui l'amministrazione consortile non sia
stata  ricostituita;  la  proroga puo' essere disposta una sola volta
per un periodo non superiore a sei mesi.
   7.  Al  commissario regionale e' corrisposto lo stesso trattamento
economico  dello  stipendio  base della fascia media di inquadramento
contrattuale  collettivo  dei  dirigenti  dei  consorzi  di bonifica.
Qualora  il  commissario  regionale  non proceda alle elezioni e alla
costituzione  della  nuova  amministrazione consortile nel termine di
cui  al  comma 5 il trattamento economico e' ridotto nella misura del
cinquanta per cento.
   8. Le deliberazioni assunte dagli organi consortili ordinari e dai
commissari  regionali  sono  pubblicate  all'albo del consorzio entro
quindici  giorni  dalla  data  della  loro  adozione, per otto giorni
consecutivi.  Le  deliberazioni acquistano efficacia dalla data della
loro  pubblicazione,  fatti  salvi  i  provvedimenti assunti ai sensi
degli  articoli  81,  88, 90, 91 che sono sottoposti all'approvazione
della Giunta regionale.
   9. Il consorzio comunica alla Giunta regionale entro trenta giorni
dalla loro adozione le deliberazioni relative a:
    a) bilanci di previsione e loro variazioni;
    b) conti consuntivi;
    c) piani di organizzazione e regolamenti di servizi consortili.
   10.  Qualora  i consorzi omettano di adottare atti obbligatori per
legge  la Giunta regionale assegna un congruo termine per provvedere.
Decorso  inutilmente  il  termine  assegnato,  la  Giunta  regionale,
sentito  l'ente  inadempiente, provvede alla nomina di un commissario
ad acta.
   11.  E'  costituito  presso  la  competente direzione della Giunta
regionale  il sistema informativo per la bonifica, l'irrigazione e il
territorio  rurale  (SIBITeR)  che raccoglie, organizza e diffonde le
informazioni   necessarie  per  conoscere  e  migliorare  l'attivita'
programmatoria  e gestionale degli enti di bonifica e irrigazione. La
Giunta  regionale  puo'  affidare  la  gestione operativa del SIBITeR
all'ERSAF  o  ad  associazioni  dei consorzi di bonifica riconosciute
dalla  Regione.  Il  SIBITeR e' raccordato e alimentato con i sistemi
informativi regionali e dei singoli consorzi.