Art. 95.
Finanziamenti regionali
1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 76, per
l'attuazione dei piani e programmi regionali e comprensoriali e per
la realizzazione delle tipologie di opere di cui all'art. 77 previste
dai piani e programmi medesimi, la Regione concorre con contributi a
favore dei soggetti di cui all'art. 79 e di quelli costituiti ai
sensi dell'art. 84.
2. La Giunta regionale delibera il concorso finanziario nella
spesa ritenuta ammissibile per l'esecuzione delle opere di cui al
comma 1 nella misura del 90 per cento per:
a) opere di pronto intervento;
b) opere di esclusivo carattere ambientale.
3. La Giunta regionale delibera il concorso finanziario nella
spesa ritenuta ammissibile per l'esecuzione delle opere di cui al
comma 1 fino al massimo del 90 per cento per l'esecuzione di opere
idrauliche e irrigue primarie e secondarie o di altra natura che
inducano comunque un sostanziale miglioramento anche indiretto
sull'assetto generale della bonifica, dell'irrigazione e del
territorio rurale.
4. La Giunta regionale delibera altresi' il concorso finanziario:
a) fino al massimo dell'80 per cento della spesa ammissibile per
la manutenzione delle opere di rilevante interesse comprensoriale;
b) fino al massimo del 60 per cento della spesa ammissibile per:
1) gli oneri derivanti dal sollevamento delle acque irrigue e di
colo eccedenti il costo ordinario di cui all'art. 77, comma 4;
2) la redazione dei piani di riordino irriguo di cui all'art. 91
e dei piani comprensoriali di cui all'art. 88;
3) l'esecuzione delle opere di competenza dei privati di cui
all'art. 86, comma 4;
4) le spese tecnico-organizzative necessarie per il
raggruppamento e l'avvio di nuovi uffici di cui all'art. 92, comma 3.
5. La Giunta regionale contribuisce alle spese degli enti di cui
agli articoli 79 e 84 e loro associazioni per la realizzazione delle
azioni e delle attivita' di carattere conoscitivo e divulgativo
relative alla bonifica e irrigazione; la Giunta regionale puo'
altresi' concorrere a spese per la realizzazione delle attivita' di
indagine propedeutiche e di applicazione operativa alla
classificazione del territorio non montano, secondo quanto previsto
dall'art. 78, commi 2 e 3.