Art. 95.

                       Finanziamenti regionali



   1.  Per  il  conseguimento delle finalita' di cui all'art. 76, per
l'attuazione  dei  piani e programmi regionali e comprensoriali e per
la realizzazione delle tipologie di opere di cui all'art. 77 previste
dai  piani e programmi medesimi, la Regione concorre con contributi a
favore  dei  soggetti  di  cui  all'art. 79 e di quelli costituiti ai
sensi dell'art. 84.
   2.  La  Giunta  regionale  delibera  il concorso finanziario nella
spesa  ritenuta  ammissibile  per  l'esecuzione delle opere di cui al
comma 1 nella misura del 90 per cento per:
    a) opere di pronto intervento;
    b) opere di esclusivo carattere ambientale.
   3.  La  Giunta  regionale  delibera  il concorso finanziario nella
spesa  ritenuta  ammissibile  per  l'esecuzione delle opere di cui al
comma  1  fino  al massimo del 90 per cento per l'esecuzione di opere
idrauliche  e  irrigue  primarie  e  secondarie o di altra natura che
inducano   comunque  un  sostanziale  miglioramento  anche  indiretto
sull'assetto   generale   della   bonifica,  dell'irrigazione  e  del
territorio rurale.
   4. La Giunta regionale delibera altresi' il concorso finanziario:
    a)  fino al massimo dell'80 per cento della spesa ammissibile per
la manutenzione delle opere di rilevante interesse comprensoriale;
    b) fino al massimo del 60 per cento della spesa ammissibile per:
     1) gli oneri derivanti dal sollevamento delle acque irrigue e di
colo eccedenti il costo ordinario di cui all'art. 77, comma 4;
     2) la redazione dei piani di riordino irriguo di cui all'art. 91
e dei piani comprensoriali di cui all'art. 88;
     3)  l'esecuzione  delle  opere  di competenza dei privati di cui
all'art. 86, comma 4;
     4)    le   spese   tecnico-organizzative   necessarie   per   il
raggruppamento e l'avvio di nuovi uffici di cui all'art. 92, comma 3.
   5.  La  Giunta regionale contribuisce alle spese degli enti di cui
agli  articoli 79 e 84 e loro associazioni per la realizzazione delle
azioni  e  delle  attivita'  di  carattere  conoscitivo e divulgativo
relative  alla  bonifica  e  irrigazione;  la  Giunta  regionale puo'
altresi'  concorrere  a spese per la realizzazione delle attivita' di
indagine    propedeutiche    e   di   applicazione   operativa   alla
classificazione  del  territorio non montano, secondo quanto previsto
dall'art. 78, commi 2 e 3.