Art. 80
Interventi soggetti a permesso di costruire
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 78 e 85, sono
soggetti al rilascio del permesso di costruire i seguenti interventi:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione edilizia;
c) gli interventi di riqualificazione previsti dal titolo V, capo
I, sezione II;
d) l'ampliamento di costruzioni esistenti che danno luogo a nuovi
volumi edilizi o a superfici utili lorde anche all'esterno della
sagoma esistente, con esclusione degli interventi soggetti a SCIA ai
sensi dell'art. 85;
e) la realizzazione di fabbricati pertinenziali che le norme di
attuazione degli strumenti di pianificazione del territorio
qualificano come nuova costruzione o che comportano la realizzazione
di un volume superiore al 20 per cento del volume principale;
f) gli interventi di realizzazione di muri di sostegno e di
contenimento di altezza superiore a 3 metri;
g) gli interventi di realizzazione di opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, se presentano autonomia funzionale rispetto al
progetto assentito con specifico titolo edilizio, e gli interventi di
infrastrutturazione del territorio;
h) la realizzazione di nuove strutture destinate ad ospitare
impianti fissi di telecomunicazione e radiodiffusione e la loro
modifica quando la stessa supera il 20 per cento delle dimensioni
della struttura esistente;
i) l'allestimento di nuove strutture ricettive all'aperto.
2. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale puo' precisare
le tipologie di opere e interventi che rientrano nelle categorie
indicate nel comma 1.