Art. 80 
 
             Interventi soggetti a permesso di costruire 
 
  1. Fatto salvo  quanto  previsto  dagli  articoli  78  e  85,  sono
soggetti al rilascio del permesso di costruire i seguenti interventi: 
  a) gli interventi di nuova costruzione; 
  b) gli interventi di ristrutturazione edilizia; 
  c) gli interventi di riqualificazione previsti dal titolo  V,  capo
I, sezione II; 
  d) l'ampliamento di costruzioni esistenti che danno luogo  a  nuovi
volumi edilizi o a superfici  utili  lorde  anche  all'esterno  della
sagoma esistente, con esclusione degli interventi soggetti a SCIA  ai
sensi dell'art. 85; 
  e) la realizzazione di fabbricati pertinenziali  che  le  norme  di
attuazione  degli  strumenti   di   pianificazione   del   territorio
qualificano come nuova costruzione o che comportano la  realizzazione
di un volume superiore al 20 per cento del volume principale; 
  f) gli interventi  di  realizzazione  di  muri  di  sostegno  e  di
contenimento di altezza superiore a 3 metri; 
  g) gli interventi  di  realizzazione  di  opere  di  urbanizzazione
primaria e secondaria, se presentano autonomia funzionale rispetto al
progetto assentito con specifico titolo edilizio, e gli interventi di
infrastrutturazione del territorio; 
  h) la  realizzazione  di  nuove  strutture  destinate  ad  ospitare
impianti fissi di  telecomunicazione  e  radiodiffusione  e  la  loro
modifica quando la stessa supera il 20  per  cento  delle  dimensioni
della struttura esistente; 
  i) l'allestimento di nuove strutture ricettive all'aperto. 
  2. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale  puo'  precisare
le tipologie di opere e  interventi  che  rientrano  nelle  categorie
indicate nel comma 1.