Art. 81 
 
     Soggetti legittimati e requisiti del permesso di costruire 
 
  1.  Possono  chiedere  il  permesso  di  costruire  i   proprietari
dell'immobile e i soggetti in possesso di un altro titolo idoneo.  Il
permesso  di   costruire   costituisce   l'atto   che   consente   la
realizzazione delle opere ed e' subordinato all'avvenuto rilascio  di
ogni atto di assenso, comunque denominato, e alla presentazione delle
certificazioni previste da altre disposizioni per la realizzazione di
opere e interventi di modificazione del territorio. 
  2.  La  domanda  di  permesso  di  costruire  e'  corredata   dalla
documentazione  tecnica  e  da  ogni  atto   di   assenso,   comunque
denominato,  e  dalle  certificazioni   previste,   individuati   dal
regolamento  urbanistico-edilizio  provinciale   nel   rispetto   del
principio dell'acquisizione  d'ufficio  di  dati  e  informazioni  in
possesso dell'amministrazione procedente o di altre  amministrazioni.
Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale indica anche gli atti
e  le  certificazioni  da  acquisire  nelle  fasi  di   realizzazione
successive al rilascio del permesso di costruire. 
  3. Ogni comune assicura la pubblicita' dei registri dei permessi di
costruire rilasciati,  con  le  modalita'  definite  dal  regolamento
urbanistico-edilizio provinciale.