Art. 81
Soggetti legittimati e requisiti del permesso di costruire
1. Possono chiedere il permesso di costruire i proprietari
dell'immobile e i soggetti in possesso di un altro titolo idoneo. Il
permesso di costruire costituisce l'atto che consente la
realizzazione delle opere ed e' subordinato all'avvenuto rilascio di
ogni atto di assenso, comunque denominato, e alla presentazione delle
certificazioni previste da altre disposizioni per la realizzazione di
opere e interventi di modificazione del territorio.
2. La domanda di permesso di costruire e' corredata dalla
documentazione tecnica e da ogni atto di assenso, comunque
denominato, e dalle certificazioni previste, individuati dal
regolamento urbanistico-edilizio provinciale nel rispetto del
principio dell'acquisizione d'ufficio di dati e informazioni in
possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni.
Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale indica anche gli atti
e le certificazioni da acquisire nelle fasi di realizzazione
successive al rilascio del permesso di costruire.
3. Ogni comune assicura la pubblicita' dei registri dei permessi di
costruire rilasciati, con le modalita' definite dal regolamento
urbanistico-edilizio provinciale.