Art. 82
Procedimento di rilascio del permesso di costruire
1. Il termine del procedimento per il rilascio del permesso di
costruire e' di sessanta giorni. In caso di progetti di particolare
complessita' e rilevanza il comune puo' elevare il termine del
procedimento a novanta giorni, dandone comunicazione ai soggetti
interessati con la comunicazione di avvio del procedimento.
2. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento
conclusivo, il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento
di accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 23-bis della legge
provinciale sull'attivita' amministrativa 1992. Resta salvo
l'esercizio dei poteri di vigilanza del comune. Se riscontra
l'assenza di una o piu' delle condizioni stabilite, il comune
notifica agli interessati l'ordine di non effettuare le opere.
3. Il silenzio assenso non si forma quando, per il rilascio del
permesso di costruire, sono necessari provvedimenti o atti di
assenso, comunque denominati, posti a tutela di vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali, e quando questi atti non sono stati
rilasciati alla data di presentazione della domanda di permesso di
costruire. In questo caso l'amministrazione deve adottare un
provvedimento espresso di diniego. Il silenzio assenso non si forma,
inoltre, in caso di permesso di costruire convenzionato ai sensi
dell'art. 84.
4. Se il richiedente allega alla domanda di permesso di costruire
una dettagliata relazione firmata da un progettista abilitato,
predisposta in osservanza dell'art. 86, comma 3, i termini previsti
per il rilascio del titolo edilizio sono ridotti alla meta'; se il
comune non rilascia il permesso di costruire entro il termine
previsto la domanda si intende accolta e si applica il comma 2. Se ne
ricorrono i presupposti, il comune provvede alla comunicazione
prevista dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n.
380 del 2001, in materia di responsabilita' del progettista.
5. Una volta rilasciato il permesso di costruire il richiedente
puo' dare inizio ai lavori, a seguito di comunicazione ai sensi
dell'art. 83, comma 3, e previa corresponsione del contributo di
costruzione ai sensi dell'art. 87. Nel caso di silenzio assenso il
contributo di costruzione e' calcolato in via provvisoria dal
richiedente, salvo conguaglio sulla base delle determinazioni del
comune.
6. Al procedimento per il rilascio del permesso di costruire si
applica la legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992.