Art. 82 
 
         Procedimento di rilascio del permesso di costruire 
 
  1. Il termine del procedimento per  il  rilascio  del  permesso  di
costruire e' di sessanta giorni. In caso di progetti  di  particolare
complessita' e rilevanza  il  comune  puo'  elevare  il  termine  del
procedimento a novanta  giorni,  dandone  comunicazione  ai  soggetti
interessati con la comunicazione di avvio del procedimento. 
  2. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del  provvedimento
conclusivo, il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento
di accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 23-bis  della  legge
provinciale   sull'attivita'   amministrativa   1992.   Resta   salvo
l'esercizio  dei  poteri  di  vigilanza  del  comune.  Se   riscontra
l'assenza di  una  o  piu'  delle  condizioni  stabilite,  il  comune
notifica agli interessati l'ordine di non effettuare le opere. 
  3. Il silenzio assenso non si forma quando,  per  il  rilascio  del
permesso  di  costruire,  sono  necessari  provvedimenti  o  atti  di
assenso, comunque denominati, posti a tutela di  vincoli  ambientali,
paesaggistici o culturali,  e  quando  questi  atti  non  sono  stati
rilasciati alla data di presentazione della domanda  di  permesso  di
costruire.  In  questo  caso  l'amministrazione  deve   adottare   un
provvedimento espresso di diniego. Il silenzio assenso non si  forma,
inoltre, in caso di permesso  di  costruire  convenzionato  ai  sensi
dell'art. 84. 
  4. Se il richiedente allega alla domanda di permesso  di  costruire
una  dettagliata  relazione  firmata  da  un  progettista  abilitato,
predisposta in osservanza dell'art. 86, comma 3, i  termini  previsti
per il rilascio del titolo edilizio sono ridotti alla  meta';  se  il
comune non  rilascia  il  permesso  di  costruire  entro  il  termine
previsto la domanda si intende accolta e si applica il comma 2. Se ne
ricorrono  i  presupposti,  il  comune  provvede  alla  comunicazione
prevista dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
380 del 2001, in materia di responsabilita' del progettista. 
  5. Una volta rilasciato il permesso  di  costruire  il  richiedente
puo' dare inizio ai lavori,  a  seguito  di  comunicazione  ai  sensi
dell'art. 83, comma 3, e  previa  corresponsione  del  contributo  di
costruzione ai sensi dell'art. 87. Nel caso di  silenzio  assenso  il
contributo  di  costruzione  e'  calcolato  in  via  provvisoria  dal
richiedente, salvo conguaglio sulla  base  delle  determinazioni  del
comune. 
  6. Al procedimento per il rilascio del  permesso  di  costruire  si
applica la legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992.