Art. 83 
 
        Caratteristiche e validita' del permesso di costruire 
 
  1. Il permesso di  costruire  e'  rilasciato  in  conformita'  alle
previsioni degli strumenti urbanistici, in  vigore  o  adottati,  dei
regolamenti  edilizi  e  della  normativa  urbanistica  ed   edilizia
vigente. 
  2.  Il  rilascio  del  permesso   di   costruire   e'   subordinato
all'esistenza  d'idonee  opere  di  urbanizzazione  primaria  o  alla
previsione della loro realizzazione da parte  del  comune  entro  tre
anni dalla data di rilascio del permesso di costruire, o  all'impegno
degli  interessati  a  realizzarle  contestualmente  agli  interventi
oggetto del permesso. 
  3. I lavori oggetto del permesso sono iniziati entro due  anni  dal
rilascio del titolo e previa comunicazione al comune. Entro lo stesso
termine il titolare del permesso di costruire  deve  aver  realizzato
opere rappresentative di un reale ed effettivo  intento  costruttivo,
che  non  si  riducano,  per  esempio,  all'impianto  del   cantiere,
all'esecuzione di scavi, a sistemazioni del terreno o a singole opere
di fondazione.  I  lavori  sono  ultimati  entro  cinque  anni  dalla
comunicazione. I lavori s'intendono ultimati quando la struttura e le
caratteristiche  formali  dell'opera  sono  individuabili   in   modo
univoco. 
  4.  Il  comune  puo'  individuare  un  termine  maggiore   per   la
conclusione dei lavori, su richiesta dell'interessato  da  presentare
prima del termine finale previsto  per  la  conclusione,  in  ragione
delle dimensioni dell'opera, delle sue caratteristiche costruttive  o
delle condizioni climatiche della zona. 
  5. Il comune puo' prorogare il termine previsto per l'inizio o  per
l'ultimazione dei  lavori  solo  per  eventi  e  fatti  di  carattere
straordinario sopravvenuti. 
  6. Se i lavori  non  sono  iniziati  o  ultimati  entro  i  termini
previsti dai commi 3, 4 e 5, titolare del permesso di costruire  deve
chiedere un  nuovo  titolo  edilizio.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'art. 85, relativamente alla SCIA  per  l'esecuzione  dei  lavori
necessari per rendere l'opera agibile. 
  7. Il permesso di costruire e' trasferibile ai  successori  o  agli
aventi causa ed e' irrevocabile. La voltura del permesso di costruire
dev'essere richiesta al comune.