Art. 84
Permesso di costruire convenzionato
1. Con il permesso di costruire convenzionato il titolare realizza,
contestualmente al proprio intervento, le opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, se la realizzazione di queste opere e'
necessaria e funzionale all'intervento richiesto dal privato. Il
ricorso al permesso di costruire convenzionato e' ammesso quando le
opere di urbanizzazione primaria mancano o non sono idonee. Il
permesso di costruire convenzionato e' rilasciato, inoltre, nei casi
di esclusione dell'applicazione della disciplina dei piani attuativi
per aree con superficie inferiore a 2.500 metri quadrati.
2. Per i fini previsti dal comma 1 il permesso di costruire e'
integrato da una convenzione che ha i seguenti contenuti minimi
obbligatori:
a) l'individuazione e l'assunzione degli oneri di urbanizzazione
primaria, e se necessario, secondaria, a carico del titolare del
permesso, e le garanzie che assistono gli obblighi assunti;
b) l'ordine temporale, i relativi termini ed eventualmente le
priorita' nella realizzazione delle opere di urbanizzazione;
c) la misura del contributo di costruzione da corrispondere,
determinata ai sensi degli articoli da 87 a 91;
d) le modalita' di cessione gratuita al comune delle opere di
urbanizzazione realizzate e le clausole penali.
3. L'attuazione degli interventi indicati nella convenzione
prevista da quest'articolo puo' avvenire per stralci funzionali e per
fasi e tempi distinti, purche' l'attuazione parziale sia coerente con
l'intera area oggetto d'intervento. In tal caso per ogni stralcio
funzionale la convenzione quantifica gli oneri di urbanizzazione o
individua le opere di urbanizzazione da realizzare, le relative
garanzie e le clausole penali applicabili.
4. Per quanto non previsto da quest'articolo si applica la
disciplina relativa al permesso di costruire.