Art. 84 
 
                 Permesso di costruire convenzionato 
 
  1. Con il permesso di costruire convenzionato il titolare realizza,
contestualmente al proprio intervento,  le  opere  di  urbanizzazione
primaria e  secondaria,  se  la  realizzazione  di  queste  opere  e'
necessaria e funzionale  all'intervento  richiesto  dal  privato.  Il
ricorso al permesso di costruire convenzionato e' ammesso  quando  le
opere di urbanizzazione  primaria  mancano  o  non  sono  idonee.  Il
permesso di costruire convenzionato e' rilasciato, inoltre, nei  casi
di esclusione dell'applicazione della disciplina dei piani  attuativi
per aree con superficie inferiore a 2.500 metri quadrati. 
  2. Per i fini previsti dal comma 1  il  permesso  di  costruire  e'
integrato da una convenzione  che  ha  i  seguenti  contenuti  minimi
obbligatori: 
  a) l'individuazione e l'assunzione degli  oneri  di  urbanizzazione
primaria, e se necessario, secondaria,  a  carico  del  titolare  del
permesso, e le garanzie che assistono gli obblighi assunti; 
  b) l'ordine temporale,  i  relativi  termini  ed  eventualmente  le
priorita' nella realizzazione delle opere di urbanizzazione; 
  c) la  misura  del  contributo  di  costruzione  da  corrispondere,
determinata ai sensi degli articoli da 87 a 91; 
  d) le modalita' di cessione  gratuita  al  comune  delle  opere  di
urbanizzazione realizzate e le clausole penali. 
  3.  L'attuazione  degli  interventi  indicati   nella   convenzione
prevista da quest'articolo puo' avvenire per stralci funzionali e per
fasi e tempi distinti, purche' l'attuazione parziale sia coerente con
l'intera area oggetto d'intervento. In tal  caso  per  ogni  stralcio
funzionale la convenzione quantifica gli oneri  di  urbanizzazione  o
individua le opere  di  urbanizzazione  da  realizzare,  le  relative
garanzie e le clausole penali applicabili. 
  4.  Per  quanto  non  previsto  da  quest'articolo  si  applica  la
disciplina relativa al permesso di costruire.