Art. 93 
 
     Sostituzione dell'art. 36 della legge regionale n. 29/1994 
 
  1.  L'art.  36  della  legge  regionale  n.  29/1994  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 36 (Controllo della fauna selvatica). -  1.  La  Regione,  in
deroga alle disposizioni del calendario venatorio,  puo'  restringere
il periodo di caccia o vietarne l'esercizio  limitatamente  a  talune
forme  ovvero  ad  alcune  localita'  circoscritte,  ove   cio'   sia
giustificato  da  comprovate   ragioni   connesse   all'esigenza   di
preservare le popolazioni selvatiche o di tutelare la salute umana, a
fronte di eccezionali circostanze di natura climatico-ambientale o di
rischi sanitari, suscettibili di minarne la consistenza o lo stato di
salute, anche su motivata richiesta degli organismi di  gestione  dei
singoli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini. 
  2. La Regione, per la migliore gestione del patrimonio  zootecnico,
per la tutela del  suolo,  per  motivi  sanitari,  per  la  selezione
biologica, per la tutela del  patrimonio  storico-artistico,  per  la
tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed  ittiche,  provvede  al
controllo della fauna selvatica,  esercitato  selettivamente.  A  tal
fine, oltre alle azioni di controllo esercitate con metodi ecologici,
puo' autorizzare piani di abbattimento, da realizzarsi tenendo  conto
delle modalita' indicate dall'ISPRA nei propri documenti,  anche  nel
periodo di divieto venatorio, all'interno di ambiti protetti ai  fini
venatori ed in deroga  alle  disposizioni  del  calendario  venatorio
inerenti orari e periodi di caccia. Tali piani, alla  cui  attuazione
sono  preposti  agenti  od  ausiliari  di  pubblica  sicurezza,  sono
programmati di concerto con gli enti locali interessati,  gli  ambiti
territoriali  di  caccia  e  comprensori  alpini  e  sono  realizzati
avvalendosi dei seguenti soggetti: 
    a) cacciatori riuniti in squadre validamente costituite,  nonche'
cacciatori in possesso della qualifica  di  coadiutore  al  controllo
faunistico o di selecontrollore; 
    b) guardie volontarie di cui all'art.  48,  comma  2,  munite  di
licenza  per  l'esercizio  venatorio  previo  corso   di   formazione
sull'organizzazione  e  gestione  collettiva   delle   attivita'   di
controllo agli ungulati; 
    c) proprietari o conduttori  dei  fondi  muniti  di  licenza  per
l'esercizio venatorio, previa autorizzazione regionale. 
  3. Il  controllo  della  fauna  selvatica  all'interno  delle  aree
protette di cui alla legge n. 394/1991 e successive  modificazioni  e
integrazioni e alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino
delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni,  deve
essere attuato in conformita' al regolamento  dell'area  protetta  o,
qualora questo non esista, alle direttive regionali, per iniziativa e
sotto la diretta responsabilita'  e  sorveglianza  dell'organismo  di
gestione dell'area di cui si  tratta  e  devono  essere  attuate  dal
personale dipendente anche coadiuvato ai sensi dell'art. 19, comma 2,
della legge n. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni. 
  4. Gli interventi di controllo della fauna selvatica effettuati  in
ambito urbano avvengono previa ordinanza prefettizia o sindacale, con
la presenza ed il coordinamento di agenti od  ausiliari  di  pubblica
sicurezza; gli interventi effettuati in  deroga  ai  divieti  di  cui
all'art.  21,  comma  1,  lettera  e),  della  legge  n.  157/1992  e
successive modificazioni e integrazioni, avvengono con la presenza ed
il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza. 
  5.  Per  far  fronte  all'emergenza  collegata  alla  presenza  del
cinghiale,  la  Regione,  durante   la   stagione   venatoria,   puo'
autorizzare, anche in deroga alle modalita' di cui  al  comma  4,  un
programma di prelievo nelle aree soggette agli istituti di protezione
faunistica  attraverso   specifiche   modalita'   di   attuazione   e
l'affidamento delle iniziative di prelievo a  squadre  di  cacciatori
regolarmente istituite ed ammesse all'attivita' venatoria nell'ambito
territoriale di caccia o nel comprensorio alpino interessato. 
  6. La Regione, per  comprovate  ragioni  di  protezione  dei  fondi
coltivati e degli allevamenti, nonche' per finalita' di  riequilibrio
faunistico, puo' effettuare piani di controllo delle forme domestiche
di  specie  selvatiche  e  delle  forme  inselvatichite   di   specie
domestiche;   tali   interventi   possono   essere   proposti   dalle
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative  a
livello nazionale, tramite le  loro  strutture  regionali,  e  devono
essere attuati nel rispetto delle disposizioni della legge 14  agosto
1991, n. 281 (Legge quadro in  materia  di  animali  di  affezione  e
prevenzione del randagismo) e della legge regionale 22 marzo 2000, n.
23 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo) e
successive modificazioni e integrazioni. 
  7. Le spoglie dei  capi  abbattuti  nelle  attivita'  di  controllo
restano a disposizione e a carico dei soggetti che hanno coordinato o
effettuato l'abbattimento.».