Art. 96 
 
      Inserimento di articolo nella legge regionale n. 29/1994 
 
  1. Dopo l'art. 45 della legge regionale  n.  29/1994  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: 
  «Art. 45-bis (Soccorso, detenzione temporanea e  liberazione  della
fauna selvatica). - 1. La Giunta regionale definisce i requisiti  per
lo svolgimento delle attivita' di soccorso  e  recupero  della  fauna
selvatica omeoterma. I soggetti che soddisfino  i  requisiti  di  cui
sopra  possono  essere  autorizzati,   con   apposito   provvedimento
dirigenziale,  al  recupero  e  alla  detenzione   temporanea   degli
esemplari in difficolta' fino alla loro liberazione  in  natura.  Gli
esemplari affetti da menomazioni non compatibili con la sopravvivenza
in natura possono, con apposito provvedimento, essere affidati in via
definitiva  alle  cure  di  chi  sia  in  grado  di  assicurarne   il
mantenimento in condizioni coerenti con il rispetto delle esigenze  e
delle caratteristiche biologiche degli animali recuperati. 
  2. La Regione puo' concedere un contributo finanziario ai  soggetti
indicati al comma 1, attingendo ai  fondi  di  cui  all'art.  42;  la
concessione  del  contributo  regionale  di  cui  sopra  e'  volta  a
sostenere in via prioritaria gli interventi  a  favore  di  esemplari
appartenenti alle specie particolarmente protette ed  e'  subordinata
alla presentazione di un  piano  delle  attivita',  nel  quale  siano
specificate  le  risorse  umane  e  strumentali   che   il   soggetto
beneficiario intende destinare alle previste attivita' di soccorso  e
recupero e alla successiva rendicontazione degli interventi svolti  e
delle risorse complessivamente impiegate.».