Art. 115 
 
                     Esercizio della professione 
 
  1. Per l'esercizio della professione di accompagnatore turistico e'
necessario il possesso dei seguenti requisiti: 
    a) possesso di titolo di studio o di formazione  professionale  o
di idoneita', ai sensi dell'art. 115; 
    b) assenza di condanne con  sentenza  passata  in  giudicato  che
comportino l'interdizione,  anche  temporanea,  dall'esercizio  della
professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che  siano
decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena  e'  stata  scontata  o
che, con  sentenza  passata  in  giudicato,  sia  stata  concessa  la
sospensione condizionale della pena. 
  2. L'esercizio della professione  di  accompagnatore  turistico  e'
soggetto a SCIA da presentarsi,  esclusivamente  in  via  telematica,
allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende  iniziare
l'attivita'. 
  3. Il comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti  di
legge, provvede, ai fini della tutela dell'utente, al rilascio di una
tessera di riconoscimento con fotografi a secondo il modello indicato
dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale. 
  4. La cessazione  dell'attivita'  di  accompagnatore  turistico  e'
soggetta a comunicazione da presentare  allo  SUAP  a  cui  e'  stata
presentata la SCIA.