Art. 115 Esercizio della professione 1. Per l'esercizio della professione di accompagnatore turistico e' necessario il possesso dei seguenti requisiti: a) possesso di titolo di studio o di formazione professionale o di idoneita', ai sensi dell'art. 115; b) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena e' stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. 2. L'esercizio della professione di accompagnatore turistico e' soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attivita'. 3. Il comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell'utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografi a secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale. 4. La cessazione dell'attivita' di accompagnatore turistico e' soggetta a comunicazione da presentare allo SUAP a cui e' stata presentata la SCIA.