Art. 117 Corsi di qualificazione 1. La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale per accompagnatori turistici, ai sensi della normativa regionale vigente. 2. I corsi di qualificazione assicurano la formazione teorica e pratica dell'accompagnatore turistico e si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio di un attestato di qualifica. 3. L'ammissione ai corsi di qualificazione e' subordinata al possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e alla conoscenza di una lingua straniera.