Art. 97 
 
              Norme transitorie e di prima applicazione 
 
  1. Al termine del  periodo  di  vigenza  della  legge  regionale  9
febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli  ungulati
in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994) le disposizioni del titolo VI
continuano ad applicarsi per quanto compatibili con  le  disposizioni
di cui agli articoli 28-bis e 28-ter della l.r. 3/1994. 
  2. Fino all'approvazione della delibera della Giunta  regionale  di
cui  all'art.  95  i  contenuti  e  le  modalita'  dei   corsi   sono
disciplinati dalla  delibera  di  Giunta  regionale  n.  1075  del  2
novembre 2016. 
  3.  In  via  di  prima  applicazione,  la  struttura  della  Giunta
regionale  competente  diffida  i  titolari  di  autorizzazioni   per
appostamenti, decaduti nel corso della stagione  venatoria  2017/2018
per non aver rispettato  il  termine  di  pagamento  della  tassa  di
concessione regionale di cui all'art. 82 del decreto  del  Presidente
della Giunta regionale  26  luglio  2011,  n.  33/R  (Regolamento  di
attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n.  3  «Recepimento
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione  della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») e ancora  non
riassegnati, a provvedere al pagamento, entro sessanta giorni,  della
tassa di concessione per la stagione venatoria 2017/2018,  maggiorata
da un importo corrispondente  alla  sanzione  amministrativa  di  cui
all'art. 58, comma 1, lettera q) della l.r. 3/1994.