Art. 97 Norme transitorie e di prima applicazione 1. Al termine del periodo di vigenza della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994) le disposizioni del titolo VI continuano ad applicarsi per quanto compatibili con le disposizioni di cui agli articoli 28-bis e 28-ter della l.r. 3/1994. 2. Fino all'approvazione della delibera della Giunta regionale di cui all'art. 95 i contenuti e le modalita' dei corsi sono disciplinati dalla delibera di Giunta regionale n. 1075 del 2 novembre 2016. 3. In via di prima applicazione, la struttura della Giunta regionale competente diffida i titolari di autorizzazioni per appostamenti, decaduti nel corso della stagione venatoria 2017/2018 per non aver rispettato il termine di pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'art. 82 del decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 «Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») e ancora non riassegnati, a provvedere al pagamento, entro sessanta giorni, della tassa di concessione per la stagione venatoria 2017/2018, maggiorata da un importo corrispondente alla sanzione amministrativa di cui all'art. 58, comma 1, lettera q) della l.r. 3/1994.