Art. 99 Disapplicazione dei regolamenti provinciali Ai sensi dell'art. 111 della legge regionale 1° marzo 2016, n. 20 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005) dall'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere applicazione i regolamenti provinciali in materia faunistico venatoria.