Art. 99 
 
             Disapplicazione dei regolamenti provinciali 
 
  Ai sensi dell'art. 111 della legge regionale 1° marzo 2016,  n.  20
(Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e  pesca
nel mare e nelle acque interne  in  attuazione  della  l.r.  22/2015.
Modifiche alle leggi regionali  3/1994,  3/1995,  20/2002,  7/2005  e
66/2005) dall'entrata in vigore del presente regolamento  cessano  di
avere applicazione i regolamenti provinciali  in  materia  faunistico
venatoria.