Art. 244 Commissione o sottocommissione elettorale circondariale - Esame e ammissione delle candidature 1. La commissione o sottocommissione elettorale circondariale, entro il terzo giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature: a) effettua gli adempimenti previsti dall'art. 240, comma 4, e ricusa le liste qualora, per effetto della riduzione, il numero dei candidati sia inferiore al numero minimo richiesto per la loro ammissione; b) verifica che le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminandole se non lo sono; c) ricusa le candidature alla carica di sindaco e cancella dalle liste i nomi dei candidati alla carica di consigliere comunale nel caso sia accertata la sussistenza a loro carico di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 o qualora, in riferimento agli stessi, manchi ovvero sia incompleta la dichiarazione di accettazione prescritta dall'art. 242, integrata per i comuni della provincia di Bolzano dal certificato o dalla dichiarazione di appartenenza o di aggregazione a un gruppo linguistico. Ricusa altresi' le candidature alla carica di sindaco e cancella dalle liste i nomi dei candidati alla carica di consigliere comunale qualora manchi il certificato di iscrizione nelle liste elettorali; d) ricusa i contrassegni presentati da parte di chi non ha titolo, che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici, ovvero che riproducano simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti o gruppi politici presenti in consiglio provinciale, possano trarre in errore l'elettore; ricusa altresi' i contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli depositati presso la presidenza della provincia o con quelli presentati in precedenza oppure riproducenti immagini o soggetti religiosi; in tali casi la commissione o sottocommissione assegna un termine non superiore a ventiquattro ore per la presentazione di un nuovo contrassegno; e) accerta che le liste accompagnate da contrassegni identici a quelli depositati presso la giunta provinciale siano state presentate da persone munite di delega rilasciata da uno o piu' dirigenti regionali o provinciali del partito o gruppo politico che ha depositato il contrassegno, con la prescritta attestazione del presidente della provincia, ricusando quelle liste per le quali manca tale requisito; f) cancella i nomi dei candidati gia' compresi in liste presentate in precedenza o che, in caso di elezioni al di fuori del turno elettorale generale, rivestono gia' la carica di sindaco o di consigliere in altro comune; g) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi; h) ricusa le candidature alla carica di sindaco che non contengano l'indicazione della lista o delle liste collegate oppure l'indicazione delle liste di riferimento ai sensi dell'art. 242, comma 1, lettera c); i) ricusa le liste che non presentano candidature alla carica di sindaco o non hanno dichiarato di collegarsi ad altra candidatura ai sensi dell'art. 239, ad eccezione delle liste presentate nei comuni fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano; l) cancella dalla lista dei candidati alla carica di consigliere comunale il nominativo del candidato alla carica di sindaco eventualmente compreso nella lista medesima. 2. La ricusazione della candidatura alla carica di sindaco comporta la ricusazione dell'unica lista o di tutte le liste a essa collegate. La ricusazione dell'unica lista o di tutte le liste collegate a una candidatura alla carica di sindaco comporta la ricusazione della candidatura medesima. 3. La commissione o sottocommissione elettorale circondariale verifica se le dichiarazioni di collegamento presentate ai sensi dell'art. 241 siano reciproche ed esclude dal gruppo di liste collegate quelle che manchino di tale requisito. Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, verifica inoltre che i collegamenti eventualmente effettuati ai sensi e per i fini di cui all'art. 241 siano effettuati esclusivamente tra liste che appoggiano il medesimo candidato alla carica di sindaco, escludendo quelle che manchino di tale requisito. 4. Il delegato di ciascuna lista puo' prendere cognizione, entro il terzo giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature, delle contestazioni fatte dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale e delle modificazioni da questa apportate alla lista. 5. La commissione o sottocommissione elettorale circondariale si riconvoca entro le ore 9,00 del quarto giorno successivo per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti al fine di sanare mere irregolarita' o errori materiali contenuti nella documentazione di cui all'art. 242 e accettare nuovi contrassegni; seduta stante delibera sulle modificazioni eseguite. 6. Dopo l'approvazione definitiva di tutte le candidature di ogni singolo comune, la commissione o sottocommissione elettorale circondariale stabilisce, mediante sorteggio, l'ordine delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati per il consiglio comunale. Con riferimento ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento e ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, il sorteggio e' effettuato fra le liste per il consiglio comunale. Con riferimento ai comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, il sorteggio avviene separatamente per le candidature alla carica di sindaco e per le liste dei candidati a consigliere comunale. 7. Alle operazioni di sorteggio possono partecipare, qualora lo richiedano, i delegati delle liste presentate. 8. L'ordine delle liste dei candidati per il consiglio comunale e' stabilito mediante un sorteggio numerico a prescindere dall'ordine delle candidature alla carica di sindaco. 9. Le decisioni della commissione o sottocommissione elettorale circondariale sono definitive e vengono comunicate per conoscenza anche al commissario del governo.