Art. 244 
 
Commissione o sottocommissione elettorale  circondariale  -  Esame  e
                    ammissione delle candidature 
 
  1. La  commissione  o  sottocommissione  elettorale  circondariale,
entro il terzo giorno  successivo  all'ultimo  giorno  utile  per  la
presentazione delle candidature: 
    a) effettua gli adempimenti previsti dall'art. 240,  comma  4,  e
ricusa le liste qualora, per effetto della riduzione, il  numero  dei
candidati sia inferiore  al  numero  minimo  richiesto  per  la  loro
ammissione; 
    b) verifica che le liste dei candidati alla carica di consigliere
comunale  siano  sottoscritte  dal  numero  richiesto  di   elettori,
eliminandole se non lo sono; 
    c) ricusa le candidature alla carica di sindaco e cancella  dalle
liste i nomi dei candidati alla carica di  consigliere  comunale  nel
caso sia accertata la sussistenza  a  loro  carico  di  alcuna  delle
condizioni previste dal comma 1 dell'art. 10 del decreto  legislativo
31 dicembre 2012, n. 235  o  qualora,  in  riferimento  agli  stessi,
manchi  ovvero  sia  incompleta  la  dichiarazione  di   accettazione
prescritta dall'art. 242, integrata per i comuni della  provincia  di
Bolzano dal certificato o dalla dichiarazione di  appartenenza  o  di
aggregazione a un gruppo linguistico. Ricusa altresi' le  candidature
alla carica di sindaco e cancella dalle liste i  nomi  dei  candidati
alla carica di consigliere comunale qualora manchi il certificato  di
iscrizione nelle liste elettorali; 
    d) ricusa i contrassegni  presentati  da  parte  di  chi  non  ha
titolo, che siano identici o che si possano facilmente confondere con
quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici,  ovvero
che riproducano simboli o elementi caratterizzanti  di  simboli  che,
per essere  usati  tradizionalmente  da  partiti  o  gruppi  politici
presenti  in  consiglio  provinciale,  possano   trarre   in   errore
l'elettore; ricusa altresi'  i  contrassegni  identici  o  facilmente
confondibili  con  quelli  depositati  presso  la  presidenza   della
provincia o con quelli presentati in precedenza  oppure  riproducenti
immagini  o  soggetti  religiosi;  in  tali  casi  la  commissione  o
sottocommissione assegna un termine non superiore a ventiquattro  ore
per la presentazione di un nuovo contrassegno; 
    e) accerta che le liste accompagnate da contrassegni  identici  a
quelli depositati presso la giunta provinciale siano state presentate
da persone munite di  delega  rilasciata  da  uno  o  piu'  dirigenti
regionali  o  provinciali  del  partito  o  gruppo  politico  che  ha
depositato  il  contrassegno,  con  la  prescritta  attestazione  del
presidente della provincia, ricusando quelle liste per le quali manca
tale requisito; 
    f)  cancella  i  nomi  dei  candidati  gia'  compresi  in   liste
presentate in precedenza o che, in caso di elezioni al di  fuori  del
turno elettorale generale, rivestono gia' la carica di sindaco  o  di
consigliere in altro comune; 
    g)  ricusa  le  liste  che  contengono  un  numero  di  candidati
inferiore al minimo prescritto e  riduce  quelle  che  contengono  un
numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando  gli
ultimi nomi; 
    h)  ricusa  le  candidature  alla  carica  di  sindaco  che   non
contengano l'indicazione della lista o delle liste  collegate  oppure
l'indicazione delle liste di  riferimento  ai  sensi  dell'art.  242,
comma 1, lettera c); 
    i) ricusa le liste che non presentano candidature alla carica  di
sindaco o non hanno dichiarato di collegarsi ad altra candidatura  ai
sensi dell'art. 239, ad eccezione delle liste presentate  nei  comuni
fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano; 
    l) cancella dalla lista dei candidati alla carica di  consigliere
comunale  il  nominativo  del  candidato  alla  carica   di   sindaco
eventualmente compreso nella lista medesima. 
  2. La ricusazione della candidatura alla carica di sindaco comporta
la ricusazione dell'unica lista o di tutte le liste a essa collegate.
La ricusazione dell'unica lista o di tutte le liste collegate  a  una
candidatura alla carica di  sindaco  comporta  la  ricusazione  della
candidatura medesima. 
  3.  La  commissione  o  sottocommissione  elettorale  circondariale
verifica se le dichiarazioni  di  collegamento  presentate  ai  sensi
dell'art. 241  siano  reciproche  ed  esclude  dal  gruppo  di  liste
collegate quelle che manchino di tale requisito.  Per  i  comuni  con
popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia  di  Bolzano,
verifica inoltre che i collegamenti eventualmente effettuati ai sensi
e per i fini di cui all'art. 241 siano effettuati esclusivamente  tra
liste che appoggiano il medesimo candidato alla  carica  di  sindaco,
escludendo quelle che manchino di tale requisito. 
  4. Il delegato di ciascuna lista puo' prendere cognizione, entro il
terzo giorno successivo all'ultimo giorno utile per la  presentazione
delle candidature, delle  contestazioni  fatte  dalla  commissione  o
sottocommissione elettorale circondariale e  delle  modificazioni  da
questa apportate alla lista. 
  5. La commissione o sottocommissione  elettorale  circondariale  si
riconvoca entro le ore 9,00 del quarto giorno  successivo  per  udire
eventualmente  i  delegati  delle  liste  contestate  o   modificate,
ammettere nuovi documenti al fine  di  sanare  mere  irregolarita'  o
errori materiali contenuti nella documentazione di cui all'art. 242 e
accettare  nuovi   contrassegni;   seduta   stante   delibera   sulle
modificazioni eseguite. 
  6. Dopo l'approvazione definitiva di tutte le candidature  di  ogni
singolo  comune,  la  commissione   o   sottocommissione   elettorale
circondariale  stabilisce,   mediante   sorteggio,   l'ordine   delle
candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati per il
consiglio comunale. Con riferimento ai comuni con popolazione fino  a
3.000 abitanti della provincia di Trento e ai comuni con  popolazione
fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano,  il  sorteggio  e'
effettuato fra le liste per il consiglio comunale. Con riferimento ai
comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia  di
Trento e ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti  della
provincia di Bolzano,  il  sorteggio  avviene  separatamente  per  le
candidature alla carica di sindaco e per le  liste  dei  candidati  a
consigliere comunale. 
  7. Alle operazioni di sorteggio  possono  partecipare,  qualora  lo
richiedano, i delegati delle liste presentate. 
  8. L'ordine delle liste dei candidati per il consiglio comunale  e'
stabilito mediante un sorteggio numerico  a  prescindere  dall'ordine
delle candidature alla carica di sindaco. 
  9. Le decisioni della  commissione  o  sottocommissione  elettorale
circondariale sono definitive e  vengono  comunicate  per  conoscenza
anche al commissario del governo.