Art. 76 
Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione  e  verifiche  della
  struttura regionale. Modifiche all'art. 168 della  legge  regionale
  n. 65/2014. 
  1. Il comma 3 dell'art. 168 della  legge  regionale  n.  65/2014 e'
sostituito dal seguente: 
    «3. L'autorizzazione e' rilasciata entro  sessanta  giorni  dalla
richiesta, ed entro quaranta giorni dalla stessa  in  riferimento  ad
interventi finalizzati all'installazione  di  reti  di  comunicazione
elettronica a banda ultra larga, ed trasmessa per via  telematica  al
comune e al richiedente.».