Art. 76 Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione e verifiche della struttura regionale. Modifiche all'art. 168 della legge regionale n. 65/2014. 1. Il comma 3 dell'art. 168 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituito dal seguente: «3. L'autorizzazione e' rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta, ed entro quaranta giorni dalla stessa in riferimento ad interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultra larga, ed trasmessa per via telematica al comune e al richiedente.».