Art. 87 Welfare territoriale e aziendale 1. La regione riconosce tra le priorita' da sviluppare a favore della produttivita' delle imprese l'attivazione, in via sperimentale, sulla base di un'architettura omogenea a livello regionale condivisa tra le strutture regionali competenti in materia di lavoro e di attivita' produttive, di forme territoriali di welfare aziendale con particolare riguardo all'accesso dei collaboratori delle PMI, avvalendosi a tal fine dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, anche in sinergia con la Direzione centrale competente in materia di lavoro. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa presenta alla Direzione centrale attivita' produttive entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta complessiva che individui le attivita' da destinare alla realizzazione del progetto di welfare e l'attivazione di una piattaforma dedicata, curandone l'attuazione.