Art. 125 Modifiche dell'articolo 40-quater della legge regionale 7/2001 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 40-quater della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) sono sostituiti dai seguenti: «1. Il Collegio esprime parere obbligatorio sui progetti di legge previsti all'articolo 20, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.). Il parere del Collegio e' allegato ai progetti di legge entro la data della loro approvazione da parte dell'Assemblea consiliare. 2. Il parere sui progetti di legge di cui al comma 1 esprime un motivato giudizio di congruita', di coerenza e di attendibilita' contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, delle disposizioni legislative contenute nella legge di stabilita' regionale e sue modifiche e di ogni altro elemento utile ed indica inoltre le misure atte ad assicurare l'attendibilita' delle impostazioni.». 2. Al comma 5 dell'articolo 40-quater della legge regionale 7/2001, le parole «dell'atto» sono sostituite dalle seguenti: «degli schemi contabili allegati ai progetti di legge di cui al comma 1».