Art. 139. Sistema di gestione dei flussi documentali 1. La Regione provvede in ordine alla gestione dei procedimenti amministrativi mediante il sistema informativo automatizzato. 2. Il sistema per la gestione dei flussi documentali che include i procedimenti amministrativi di cui al comma 1 e' finalizzata al miglioramento dei servizi e al potenziamento dei supporti conoscitivi dell'amministrazione secondo i criteri di economicita', di efficacia dell'azione amministrativa e di pubblicita' stabiliti dalla legge. 3. Il sistema per la gestione dei flussi documentali include il sistema di gestione informatica dei documenti. 4. La struttura di coordinamento di cui all'Art. 136 determina, in modo coordinato per le aree organizzative omogenee, le modalita' di attribuzione dei documenti ai fascicoli che li contengono e ai relativi procedimenti, definendo adeguati piani di classificazione d'archivio per tutti i documenti, compresi quelli non soggetti a registrazione di protocollo.