Art. 139.
             Sistema di gestione dei flussi documentali
    1.  La  Regione provvede in ordine alla gestione dei procedimenti
amministrativi mediante il sistema informativo automatizzato.
    2.  Il sistema per la gestione dei flussi documentali che include
i  procedimenti  amministrativi  di  cui al comma 1 e' finalizzata al
miglioramento dei servizi e al potenziamento dei supporti conoscitivi
dell'amministrazione  secondo i criteri di economicita', di efficacia
dell'azione amministrativa e di pubblicita' stabiliti dalla legge.
    3.  Il  sistema per la gestione dei flussi documentali include il
sistema di gestione informatica dei documenti.
    4.  La  struttura di coordinamento di cui all'Art. 136 determina,
in  modo  coordinato per le aree organizzative omogenee, le modalita'
di  attribuzione  dei  documenti  ai fascicoli che li contengono e ai
relativi  procedimenti,  definendo  adeguati piani di classificazione
d'archivio  per  tutti  i  documenti,  compresi quelli non soggetti a
registrazione di protocollo.