Art. 140.
    Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali
    1.  Oltre  a  possedere  i  requisiti  indicati  all'Art. 127, il
sistema per la gestione dei flussi documentali deve:
      a) fornire   informazioni  sul  legame  esistente  tra  ciascun
documento  registrato,  il  fascicolo  ed il singolo procedimento cui
esso e' associato;
      b) consentire   il   rapido   reperimento   delle  informazioni
riguardanti  i  singoli  documenti,  il  procedimento  ed il relativo
responsabile, nonche' la gestione delle fasi del procedimento;
      c) fornire      informazioni     statistiche     sull'attivita'
dell'ufficio;
      d) consentire  lo  scambio  di  informazioni con sistemi per la
gestione  dei  flussi documentali di altre amministrazioni al fine di
determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi;
      e) consentire  lo scambio dei documenti in formato elettronico,
nel  rispetto  delle  normative  e delle regole tecniche definite dal
presente  regolamento  e  dalla normativa vigente, al fine di rendere
piu'   facile   e   veloce   il   trattamento  dei  procedimenti  tra
l'amministrazione ed i suoi utenti esterni;
      f) consentire  l'integrazione  con  i  sistema  di gestione dei
flussi di lavoro supportati da strumenti di workflow;
    g) consentire l'accesso in consultazione, su base autorizzatoria,
da  parte  degli utenti esterni ai documenti per i quali la normativa
ne prevede la possibilita'.