Art. 140. Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali 1. Oltre a possedere i requisiti indicati all'Art. 127, il sistema per la gestione dei flussi documentali deve: a) fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il fascicolo ed il singolo procedimento cui esso e' associato; b) consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i singoli documenti, il procedimento ed il relativo responsabile, nonche' la gestione delle fasi del procedimento; c) fornire informazioni statistiche sull'attivita' dell'ufficio; d) consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi documentali di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi; e) consentire lo scambio dei documenti in formato elettronico, nel rispetto delle normative e delle regole tecniche definite dal presente regolamento e dalla normativa vigente, al fine di rendere piu' facile e veloce il trattamento dei procedimenti tra l'amministrazione ed i suoi utenti esterni; f) consentire l'integrazione con i sistema di gestione dei flussi di lavoro supportati da strumenti di workflow; g) consentire l'accesso in consultazione, su base autorizzatoria, da parte degli utenti esterni ai documenti per i quali la normativa ne prevede la possibilita'.