Art. 141.
Specificazione  delle  informazioni  previste dal sistema di gestione
                       dei flussi documentali
    1.   Le   regole  tecniche,  i  criteri  e  le  specifiche  delle
informazioni  previste,  delle  operazioni  di  registrazione  e  del
formato  dei dati relativi ai sistemi informatici per la gestione dei
flussi  documentali  sono  specificate con decreto del presidente del
consiglio dei Ministri.