Art. 100.
Limitazioni particolari
1. La raccolta e' vietata nei terreni di pertinenza degli immobili
destinati ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo
che ai proprietari.
2. La raccolta e' vietata nelle aree di nuovo rimboschimento fino
a che non siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle
piante.