Art. 100.

                       Limitazioni particolari



   1. La raccolta e' vietata nei terreni di pertinenza degli immobili
destinati  ad  uso  abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo
che ai proprietari.
   2.  La raccolta e' vietata nelle aree di nuovo rimboschimento fino
a  che  non  siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle
piante.