Art. 101.
Raccolta per scopi diversi dall'alimentazione
1. La Regione rilascia, previa valutazione di opportunita',
apposite autorizzazioni gratuite in deroga alle disposizioni del
presente capo per motivi scientifici, di studio e di ricerca, in
occasione di mostre, di seminari, per i corsi propedeutici e per le
necessita' di aggiornamento degli ispettorati micologici. Le
autorizzazioni hanno validita' per un periodo non superiore ad un
anno e sono rinnovabili; ad esse si applicano le disposizioni di cui
all'art. 4 della legge regionale n. 15/2002.
2. Il comune puo' rilasciare apposite autorizzazioni speciali e
gratuite, in deroga ai divieti di cui al presente capo, per motivi
scientifici, di studi e di ricerca, in occasione di mostre e di
seminari.