Art. 101.

            Raccolta per scopi diversi dall'alimentazione



   1.  La  Regione  rilascia,  previa  valutazione  di  opportunita',
apposite  autorizzazioni  gratuite  in  deroga  alle disposizioni del
presente  capo  per  motivi  scientifici,  di studio e di ricerca, in
occasione  di  mostre, di seminari, per i corsi propedeutici e per le
necessita'   di   aggiornamento   degli  ispettorati  micologici.  Le
autorizzazioni  hanno  validita'  per  un periodo non superiore ad un
anno  e sono rinnovabili; ad esse si applicano le disposizioni di cui
all'art. 4 della legge regionale n. 15/2002.
   2.  Il  comune  puo' rilasciare apposite autorizzazioni speciali e
gratuite,  in  deroga  ai divieti di cui al presente capo, per motivi
scientifici,  di  studi  e  di  ricerca,  in occasione di mostre e di
seminari.