Art. 102.

                       Ispettorati micologici



   1.  Al  fine  della  tutela  della salute pubblica sono costituiti
ispettorati micologici nell'ambito dei dipartimenti di prevenzione di
cui alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino
del  Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attivita'
dei  servizi  sociali),  utilizzando personale abilitato al controllo
dei funghi eduli.