Art. 102.
Ispettorati micologici
1. Al fine della tutela della salute pubblica sono costituiti
ispettorati micologici nell'ambito dei dipartimenti di prevenzione di
cui alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino
del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attivita'
dei servizi sociali), utilizzando personale abilitato al controllo
dei funghi eduli.